Corte costituzionale

Ordinanza n. 324/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 74d.P.R. 597/1973

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, terzo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Sanremo, iscritta al n. 583 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39

dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Gandolfo

Corrado - il quale lamentava che ai fini dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche per l'anno 1974 non fosse stato riconosciuto in

detrazione un costo sopportato dalla sua impresa ma di cui egli aveva

omesso la registrazione nei libri contabili - la Commissione

tributaria di primo grado di Sanremo con ordinanza del 15 dicembre

1980 (reg. ord. n. 583 del 1982) sollevava, in riferimento agli artt.

3, 24 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.

74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale escludeva

la detrazione dal reddito d'impresa delle poste passive non

registrate nelle scritture contabili prescritte ai fini fiscali;

che, ad avviso della Commissione, mentre dal complesso delle

disposizioni del d.P.R. cit. sembrava dover essere soggetto ad irpef

solo l'utile netto delle imprese, ossia il ricavo depurato da ogni

costo, la norma impugnata, escludendo la detrazione dei costi non

registrati, sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.),

di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) e di capacità contributiva

(art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata

con sentenza n. 186 del 1982, con cui questa Corte ha osservato che

l'impugnato art. 74 tutela l'interesse dell'Amministrazione delle

finanze, ammettendo la deduzione dei soli costi debitamente provati,

con ciò non introducendo alcuna odiosa discriminazione ma imponendo

un ragionevole onere al contribuente e non violando neppure l'art. 24

Cost., in quanto norma di diritto sostanziale e non processuale;

Visti gli artt. 26 l. 11 maggio 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 74, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.

597, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost, dalla

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con l'ordinanza

indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sent. n. 186 del

1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:324 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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