Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 333/1992
  • art. 2legge 359/1992
  • art. 2legge 333/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359 e dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1993, n. 75, promossi con n. 30 ordinanze emesse il 22 marzo 1995

dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo rispettivamente

iscritte ai nn. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108 e 109 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 8, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con trenta ordinanze di identico contenuto emesse in

data 22 marzo 1995 (r.o. nn. 80-109 del 1996), nel corso di giudizi

aventi ad oggetto il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso

dell'imposta straordinaria sugli immobili (ISI) per l'anno 1992, la

commissione tributaria di primo grado di Rovigo ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 53 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, nella parte in cui stabilisce che l'importo dell'ISI sia

calcolato sulla base del valore degli immobili determinato secondo le

tariffe d'estimo di cui al d.m. 27 settembre 1991, nonché dell'art.

2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in

materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di

civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle

situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta

sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie),

convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75,

nella parte in cui differisce alla entrata in vigore dei nuovi estimi

la possibilità di recuperare quanto pagato eventualmente in

eccedenza per l'ISI;

che, ad avviso del giudice rimettente, le disposizioni denunciate

si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto

colpiscono "solo i possessori di beni immobili (facilmente tassabili)

a differenza delle altre categorie di cittadini che possiedono

patrimoni di altra natura (es. mobiliari), che ne sono andati

esenti";

che l'art. 3 sarebbe ulteriormente violato, unitamente agli artt.

42 e 53 della Costituzione, in quanto è prevista, in contrasto con

il principio di capacità contributiva e di progressività, una

tassazione fondata su "un'ipotesi astratta di fruttuosità del valore

capitale dell'immobile, determinato in base a criteri di tipo

patrimoniale che la stessa norma mostra di voler abbandonare per i

periodi di imposta successivi al 1994", dando luogo ad una

imposizione che produce effetti ablatori, anche a causa della mancata

previsione, ai fini della determinazione della base imponibile, della

deduzione delle passività gravanti sull'immobile e della

indetraibilità dell'ISI da parte del contribuente ai fini IRPEF o

IRPEG;

che le medesime disposizioni contrasterebbero altresì con gli

stessi artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché con l'art. 24, in

quanto, "differendo al periodo successivo all'entrata in vigore dei

nuovi estimi la possibilità per i contribuenti di recuperare quanto

eventualmente pagato in eccedenza per l'ISI e il relativo

contenzioso", sottoporrebbero il contribuente ad una tassazione

avulsa dalla capacità contributiva, con ripristino del principio del

solve et repete, sicché questi: 1) sarà costretto ad assolvere un

tributo in parte non dovuto (violazione degli artt. 3 e 53 della

Costituzione); 2) realizzerà un credito e ripeterà la somma

indebitamente versata, senza che la legge gli riconosca i legittimi

interessi (violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione); 3)

sarà leso nel suo legittimo diritto di tutela del suo credito,

soprattutto nell'ipotesi in cui non dovrà più fare la dichiarazione

dei redditi o presenterà una dichiarazione negativa (violazione

degli artt. 3 e 24 della Costituzione);

che sarebbe violato, infine, l'art. 47 della Costituzione, in

quanto l'imposta, essendo svincolata da qualsiasi parametro di

redditività effettiva, si rivelerebbe iniqua e sproporzionata,

impedendo la realizzazione delle condizioni favorevoli per l'accesso

alla proprietà dell'abitazione;

che è intervenuto, per i giudizi relativi alle ordinanze di cui

al r.o. nn. 80-82, 90, 95-100, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che le questioni vengano dichiarate

manifestamente infondate;

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni

identiche, vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che, per quanto riguarda la dedotta violazione degli artt. 3, 42

e 53 della Costituzione, la Corte, con sentenza n. 21 del 1996, ha

dichiarato non fondate analoghe questioni, aventi ad oggetto l'art.

7 del d.-l. n. 333 del 1992, rispetto alle quali le ordinanze in

epigrafe, nel censurare anche l'art. 2, primo comma, del d.-l. 23

gennaio 1993, n. 16, non propongono profili o argomenti nuovi o,

comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso;

che, riguardo alle censure prospettate in riferimento agli artt.

3, 53 e 24 della Costituzione, in ragione del differimento, al

periodo successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi, della

possibilità per i contribuenti di recuperare quanto eventualmente

pagato in eccedenza per l'ISI, nonché del relativo contenzioso, le

questioni sono da ritenere, richiamando quanto già affermato nella

sentenza n. 21 del 1996, anche riguardo alla esatta portata delle

norme considerate, manifestamente infondate nella parte in cui

tendono a ribadire l'inesistenza di una effettiva capacità

contributiva a causa del carattere non definitivo della tassazione;

che le censure stesse sono invece da ritenere manifestamente

inammissibili nella parte in cui investono la disciplina del rimborso

delle somme pagate in eccedenza, segnatamente per la non prevista

corresponsione di interessi, ovvero la disciplina attinente alla

tutela del relativo credito - la sola in realtà censurata anche in

riferimento all'art. 24 della Costituzione - non essendo dato

cogliere la rilevanza delle questioni così proposte, in relazione

all'oggetto del giudizio a quo che, secondo quanto è dato desumere

dall'ordinanza, concerne la richiesta di restituzione dell'ISI,

fondata sulla pretesa illegittimità della norma istitutiva;

che, infine, per quanto concerne la violazione dell'art. 47 della

Costituzione occorre ribadire, conformemente alla giurisprudenza di

questa Corte (sentenze nn. 73 del 1996, 143 del 1995 e 143 del 1982),

che tale disposizione contiene un principio al quale il legislatore

ordinario è certamente tenuto ad ispirarsi, ma che non può impedire

al medesimo di emanare, in materia finanziaria, disposizioni volte a

disciplinare il gettito delle entrate, con l'unico limite della vera

e propria contraddizione o compromissione del principio stesso;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono

essere dichiarate manifestamente inammissibili e infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.-l. 11

luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992,

n. 359, e dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1993, n. 75, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della

Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Rovigo

con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di

legittimità costituzionale dei predetti art. 7 del d.-l. 11 luglio

1992, n. 333 e art. 2, primo comma, del d.-l. 23 gennaio 1993, n.

16, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della

Costituzione con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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