Corte costituzionale

Ordinanza n. 319/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto

legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme

pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera

v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto

dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), nonché dell'art. 59,

comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica), promossi con le ordinanze

emesse il 2 maggio 2000 dalla Corte d'appello di Venezia, il

24 maggio 2000 dal tribunale di Genova e il 9 maggio 2000 dal

tribunale di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 495, 501 e 516

del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 39 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Cordero Vittoriangela, di

Atalmi Giorgio ed altro, della Cassa di risparmio di Torino S.p.A. ed

altro, della Banca CARIGE S.p.A. e del Fondo di previdenza "G.

Caccianiga", nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Riccardo Cinti per Cordero Vittoriangela,

Paolo Catalano per la Cassa di risparmio di Torino S.p.A. ed altro,

Federico Sorrentino per la Banca CARIGE S.p.A., Francesco Galgano per

il Fondodi previdenza "G. Caccianiga" e l'avvocato dello Stato Gian

Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio deiministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio di appello promosso da una

dipendente della Cassa di risparmio di Torino, al fine di ottenere

l'accertamento del diritto "a fruire della pensione sostitutiva o

integrativa prevista" dal Fondo pensioni per il personale di detta

Cassa, la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 2 maggio 2000

(r.o. n. 495 del 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 39

e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché dell'art. 18,

comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma

dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge

8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio

e complementare), "in relazione" all'art. 59, comma 3, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica);

che, come evidenzia l'ordinanza, la domanda della ricorrente,

dimessasi dal servizio con decorrenza 31 gennaio 1995, è stata

respinta in primo grado per difetto dei requisiti utili per accedere

al pensionamento anticipato, quale diritto, inizialmente, oggetto

della sospensione disposta dai decreti-legge n. 553 e n. 654 del

1994, non convertiti, e prorogata, sino al 30 giugno 1995, dal comma

1 dell'art. 13 della legge n. 724 del 1994, nonché, successivamente,

disciplinato, anche per i regimi pensionistici integrativi di cui al

decreto legislativo n. 357 del 1990, dalla legge di riforma n. 335

del 1995;

che, tanto premesso, il giudice a quo sostiene che sia

l'art. 13, comma 1, della legge n. 724 del 1994 - il quale sospende

"l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di

accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici

anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di

vecchiaia" - sia l'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo

n. 124 del 1993, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 335

del 1995 - che "ha previsto il diritto alla pensione di anzianità a

carico dei Fondi integrativi solo se il richiedente ha diritto al

trattamento pensionistico obbligatorio" - contrastino:

con l'art. 41 della Costituzione, giacché verrebbe

compromessa l'"autonomia organizzativa e gestionale dei fondi che ne

consentono l'incentivazione e l'espansione";

con l'art. 3 della Costituzione, atteso che sarebbe

"irragionevole una regolamentazione legislativa ulteriore che leda le

aspettative prossime a diventare diritti poiché l'affidamento del

cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale

ed indispensabile dello Stato di diritto";

con l'art. 39 della Costituzione, in quanto, "avendo la

contrattazione collettiva rappresentato un ineludibile momento di

definizione delle contribuzioni e delle prestazioni del Fondo

pensioni, come elemento rilevante del complessivo trattamento

economico e normativo dei dipendenti Cariplo (recte: Cassa di

risparmio di Torino) ... avrebbe dovuto spettare alle parti,

attraverso lo strumento della negoziazione contrattuale, la

valutazione dell'opportunità di una revisione delle prestazioni

previdenziali a carico del Fondo";

che, peraltro, ad avviso del rimettente, la prospettata

violazione dei menzionati parametri "tanto più rileva se si

considera che a norma dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, la contrattazione collettiva può diversamente disporre in

ordine al trattamento pensionistico garantito dai fondi di cui al

decreto legislativo n. 357 del 1990 tra cui rientra quello convenuto

rispetto al trattamento conseguibile in presenza dei requisiti e con

la decorrenza prevista dalla disciplina dell'assicurazione generale

obbligatoria solamente nei casi di ristrutturazione o

riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale";

che si è costituita la parte appellante nel giudizio a quo

per sentir dichiarare l'incostituzionalità delle disposizioni

denunciate, ovvero l'illegittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione, "dell'interpretazione

estensiva delle suddette norme che ricomprende nell'ambito del

"blocco delle pensioni di anzianità anche i regimi complementari di

natura privata, le cui prestazioni non gravano sulla finanza

pubblica, ed estende i requisiti di cui all'art. 59, comma 3, della

legge n. 447/1994 (recte: n. 449 del 1997), anche a casi in cui il

diritto a prestazioni pensionistiche era maturato prima del

1° gennaio 1998";

che si sono costituiti anche la Banca Cassa di risparmio di

Torino S.p.A. ed il Fondo pensioni per il personale della Cassa di

risparmio di Torino, entrambi parti appellate nel giudizio

principale, che hanno chiesto che la sollevata questione venga

"respinta in quanto irrilevante ed infondata";

che la parte appellante nel giudizio a quo ed il Fondo

pensioni hanno ribadito le rispettive ragioni con memorie

illustrative depositate nell'imminenza dell'udienza;

che, con ordinanza del 24 maggio 2000 (r.o. n. 501 del 2000),

emessa nel corso del giudizio promosso da una dipendente della Banca

CARIGE S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, al fine di

conseguire il diritto a percepire la pensione aziendale, il tribunale

di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124, introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto

1995, n. 335, nonché dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 38, 39 e 41

della Costituzione;

che il rimettente rammenta, anzitutto, di aver già sollevato

in precedenza, nell'ambito del medesimo giudizio principale,

questione di costituzionalità del menzionato art. 18, comma

8-quinquies, del decreto legislativo n. 124 del 1993 e che detta

questione è stata dichiarata, dalla Corte costituzionale,

manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 289 del 1999, "sul

presupposto che la normativa investita dalla questione di

costituzionalità ... era stata modificata dall'art. 59, comma 3,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e che questo tribunale aveva

omesso ogni considerazione in ordine all'influenza o meno dello jus

superveniens nella controversia posta al suo esame";

che, a tal fine, l'ordinanza osserva che il richiamato

art. 59, comma 3, "assume indubbio rilievo", giacché la ricorrente

nel giudizio a quo, pur avendo maturato in data anteriore al

1° gennaio 1998 i requisiti contributivi e anagrafici per accedere al

trattamento integrativo rivendicato, tuttavia, entro la predetta

data, "non si è dimessa dal lavoro ... e conseguentemente non si

sono verificate tutte le condizioni necessarie ad accedere al

trattamento rivendicato, il quale presuppone espressamente la

cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni";

che, pertanto, secondo il rimettente, la fattispecie oggetto

di cognizione "rientra nella disciplina di cui al comma 3

dell'art. 59 della legge n. 449 del 1997, il quale inibisce alla

ricorrente l'accesso al trattamento integrativo rivendicato in via

anticipata rispetto ai trattamenti disciplinati dall'assicurazione

generale obbligatoria"; donde, "la permanente rilevanza della

questione di costituzionalità ..., rispetto allo jus superveniens

costituito dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che "il divieto, del quale si tratta, limita, per il futuro,

sia l'adottabilità sia l'efficacia (se preesistenti) di clausole

regolamentari dei Fondi privati ... che garantiscono un accesso al

pensionamento "anticipato" rispetto a quello consentito dall'AGO",

alterando l'equilibrio dei preesistenti assetti negoziali sui quali

interviene;

che, osserva ancora il rimettente, un siffatto divieto,

estraneo alla logica di "emergenza", connotata dall'"eccezionalità e

temporaneità", non appare giustificato "da superiori esigenze di

politica sociale ed economica", le quali, in via di principio, non

precluderebbero al legislatore di intervenire in tal senso in un

settore di interesse pubblico quale è quello previdenziale;

che, pertanto, le disposizioni denunciate violerebbero gli

artt. 38, 39 e 41 della Costituzione, i quali "precludono interventi

limitativi e lesivi della libertà di contrattazione collettiva, di

iniziativa economica e di assistenza privata che non trovino

razionale giustificazione nella esigenza di tutela di altri,

prioritari, interessi";

che, inoltre, il giudice a quo ravvisa un vulnus all'art. 3

della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio

di eguaglianza, rispetto "al trattamento riservato ai fondi

integrativi" di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,

per i quali - sebbene la legge n. 335 del 1995 ne preveda

"l'assoggettamento allo stesso regime delle prestazioni dell'AGO" -

l'art. 3, comma 19, della medesima legge n. 335 del 1995 "consente

alla contrattazione collettiva di derogare a tale regime senza porre

limiti, in particolare, sotto il profilo dell'età di accesso ai

trattamenti di anzianità";

che si è costituita la Banca CARIGE S.p.A., parte appellata

nel giudizio a quo, concludendo "per l'inammissibilità e comunque

l'infondatezza" della sollevata questione, anche in ragione delle

argomentazioni addotte dalla sentenza n. 393 del 2000 della Corte

costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di

costituzionalità dell'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto - con conclusioni ribadite nella memoria successivamente

depositata - che la questione sia dichiarata infondata, osservando,

tra l'altro, che i dubbi sollevati dall'ordinanza risultano già

superati dalla recente giurisprudenza costituzionale e, segnatamente,

dalla sentenza n. 393 del 2000;

che, con ordinanza del 9 maggio 2000 (r.o. n. 516 del 2000),

emessa nel corso del giudizio d'appello promosso dal Fondo di

previdenza "G. Caccianiga", il tribunale di Treviso ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,

introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge n. 335 del 1995,

denunciandone il contrasto con gli artt. 41 e 38 della Costituzione;

che il giudice a quo ricorda, anzitutto, di aver già

proposto, nell'ambito del medesimo giudizio, la stessa questione,

decisa dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 289 del 1999, con

la quale gli venivano restituiti gli atti, affinché valutasse la

perdurante rilevanza della questione medesima alla luce della

normativa sopravvenuta costituita dall'art. 59, comma 3, della legge

n. 449 del 1997;

che, ad avviso del rimettente, la sollevata questione è

tuttora rilevante e ciò in quanto il richiamato jus superveniens

"non ha abrogato, né espressamente, né implicitamente, le

disposizioni previgenti, già oggetto di dubbio di

incostituzionalità" e non è "suscettibile di incidere sulle domande

proposte" dai ricorrenti, le quali hanno ad oggetto l'accertamento

del diritto "all'erogazione del trattamento di prepensionamento di

cui allo Statuto del Fondo di previdenza ... alla data dell'avvenuta

realizzazione dei presupposti stabiliti da detto Statuto, data

anteriore alla stessa proposizione dei ricorsi introduttivi di primo

grado";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

rinvia "integralmente" alla motivazione della precedente ordinanza di

rimessione (iscritta al r.o. n. 101 del 1998) della medesima

questione di costituzionalità, nella quale si assume che la

denunciata disposizione contrasterebbe con gli artt. 41 e 38 della

Costituzione - "che garantiscono l'autonomia privata sotto il profilo

dell'iniziativa economica e delle forme di assistenza" - "non

risultando individuabili nella norma le esigenze di tutela

dell'utilità sociale che sole possono giustificare la limitazione

del diritto costituzionalmente protetto";

che si è costituito il Fondo di previdenza "G. Caccianiga",

parte appellante nel giudizio a quo, per sentir dichiarare infondata

la proposta questione;

che, inoltre, si sono congiuntamente costituite le parti

appellate nel giudizio principale, concludendo per l'illegittimità

costituzionale, per contrasto con gli artt. 38, 39 e 41 della

Costituzione, del denunciato art. 18, comma 8-quinquies "se

interpretato nel senso per cui viene vietata l'erogazione da parte

dei fondi pensione complementari di trattamenti anticipati rispetto

alla liquidazione dell'assicurazione generale obbligatoria";

che, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, le

medesime parti appellate, nello svolgere talune considerazioni

critiche sulla sentenza n. 393 del 2000, hanno ribadito le

conclusioni già rassegnate, invocando, altresì, una declaratoria di

incostituzionalità anche dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il

quale, eccepita l'inammissibilità della questione, in quanto

l'ordinanza è motivata soltanto attraverso il rinvio al precedente

atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità, ha

concluso, nel merito, per una declaratoria di infondatezza.

Considerato, preliminarmente, che i giudizi hanno ad oggetto

questioni analoghe o, comunque, tra loro connesse, sicché gli stessi

vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, quanto all'ordinanza della Corte d'appello di Venezia

(r.o. n. 495 del 2000), va osservato che il rimettente - dovendo

decidere su una fattispecie relativa ad una prestazione integrativa

erogata da un fondo ex esonerativo disciplinato dal decreto

legislativo n. 357 del 1990 - prospetta, in ordine agli artt. 13,

comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 18, comma

8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel

testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, censure del tutto analoghe a quelle già scrutinate da questa

Corte con la sentenza n. 393 del 2000, sia pure in riferimento

all'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del 1997;

che, in quell'occasione, si è affermato, in linea di

principio, che la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva

del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si

colloca nell'alveo dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale

tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale

della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare

funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico;

che, in virtù di tale premessa, si è escluso che la

predetta disposizione contrasti con:

l'art. 39 della Costituzione, in quanto trovano

"giustificazione i limiti ed i vincoli addotti all'autonomia

collettiva" per quanto attiene alla disciplina dell'accesso ai

trattamenti pensionistici complementari; non senza tacere, peraltro,

del rilievo che, a tal fine, assumono sia l'esistenza di

"contropartite", rinvenibili segnatamente nella normativa di favore

di cui i fondi godono dal punto di vista tributario, sia l'"opportuno

contemperamento degli interessi" proprio con riferimento ai regimi

aziendali integrativi di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990,

rispetto ai quali i medesimi vincoli possono essere derogati, in

particolari ipotesi, dalla contrattazione collettiva;

l'art. 41 della Costituzione, giacché "l'autonomia

negoziale e la libertà di iniziativa privata devono comunque cedere

di fronte a interessi di ordine superiore, economici e sociali, che

assumono rilievo a livello costituzionale";

l'art. 3 della Costituzione, in quanto "le finalità di

raccordo delle varie forme di previdenza complementare con il

trattamento pensionistico di base" dimostrano che "la norma non si

può reputare irragionevole", non prescindendo, peraltro, da

"esigenze di equilibrio del quadro complessivo della finanza

pubblica", né escludendo "ogni ipotesi di esonero dal divieto di

anticipata prestazione", atteso che, "seppure a fronte di

significative congiunture, il vincolo imposto al conseguimento delle

prestazioni integrative del trattamento di base risulta, per le forme

pensionistiche di cui al decreto legislativo n. 357 del 1990, non

solo sensibilmente attenuato, ma, in definitiva, rimesso alla

disponibilità delle parti sociali, con adeguato opportuno

apprezzamento, dunque, delle aspettative dei destinatari delle

prestazioni";

che non dissimili argomenti valgono a superare i dubbi

sollevati dal rimettente, atteso che, come evidenziato dalla medesima

sentenza n. 393 del 2000, l'art. 59, comma 3, della legge n. 449 del

1997, si inserisce nel contesto della "complessa opera riformatrice

del sistema previdenziale", alla quale "si ricollega anche la

sospensione, a suo tempo prevista, dei pensionamenti anticipati",

segnatamente venendo in rilievo una linea di continuità tra la

predetta disposizione e quella dell'art. 18, comma 8-quinquies del

decreto legislativo n. 124 del 1993, giacché con la prima si è

inteso "precisare e generalizzare, per quanto potesse occorrere, il

divieto di conseguire il relativo trattamento a prescindere dalle

regole vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, secondo un

criterio, per il vero, al quale si rifà anche" il medesimo art. 18,

comma 8-quinquies;

che, inoltre, in riferimento alla censura che investe,

segnatamente, l'art. 13, comma 1, della legge n. 724 del 1994, è da

rammentare l'orientamento più volte espresso dalla Corte (da ultimo,

ordinanza n. 18 del 2001), secondo il quale i provvedimenti attuativi

del blocco all'accesso delle pensioni di anzianità e dei trattamenti

anticipati in generale si innestano in un articolato processo

riformatore, approdato, tramite la legge n. 335 del 1995, ad una

soluzione di natura strutturale, sì da rinvenire "ragionevole

giustificazione nella necessità di influire sull'andamento

tendenziale della spesa previdenziale", al fine di stabilizzare il

rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo;

che, peraltro, quanto all'argomento che il giudice a quo

ritiene di poter trarre dal menzionato art. 59 della legge n. 449 del

1997, nel senso della incostituzionalità delle denunciate

disposizioni, va osservato che il rimettente medesimo non considera,

tuttavia, che, rispetto ai vincoli derivanti, segnatamente, dal

censurato art. 18, comma 8-quinquies, l'art. 3, comma 19, della legge

n. 335 del 1995 riconosce alla contrattazione collettiva, nell'ambito

della disciplina delle prestazioni erogate dai fondi ex esonerativi,

una facoltà di rinegoziare - e, dunque, di ripristinare il regime di

miglior favore - ben più ampia di quella prevista dal suddetto

art. 59, comma 3;

che, dunque, le questioni sollevate dalla Corte d'appello di

Venezia sono da reputarsi manifestamente infondate;

che, quanto ai dubbi di costituzionalità prospettati

dall'ordinanza del tribunale di Genova (r.o. n. 501 del 2000), va

rilevato che il rimettente assume, in punto di rilevanza, che la

fattispecie oggetto di cognizione dinanzi a sé è disciplinata

esclusivamente dal predetto art. 59, comma 3;

che, tuttavia, l'ordinanza, contraddicendo a siffatta

premessa, denuncia non solo la norma ritenuta applicabile nel

giudizio a quo, ma anche l'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto

legislativo n. 124 del 1993, disposizione rispetto alla quale,

peraltro, risultano precipuamente attagliarsi le argomentazioni in

punto di non manifesta infondatezza;

che, dunque, essendo prospettate in modo contraddittorio, le

questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili;

che, in riferimento alla questione sollevata dal tribunale di

Treviso (r.o. n. 516 del 2000), deve essere disattesa, in via

preliminare, l'eccezione di inammissibilità avanzata

dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, sul

presupposto di un difetto di motivazione dell'atto di promovimento

dell'incidente di costituzionalità, il quale, a tal fine, rinvia

alla precedente ordinanza di rimessione (iscritta al r.o. n. 101 del

1998), emessa nello stesso giudizio a quo, rispetto alla quale la

Corte, con ordinanza n. 289 del 1999, ha disposto la restituzione

degli atti alla luce dello jus superveniens costituito dall'art. 59,

comma 3, della legge n. 449 del 1997;

che, invero, in siffatta ipotesi, come la Corte ha già avuto

occasione di affermare (sentenza n. 273 del 1997 e ordinanza n. 278

del 2000), è sufficiente che il rimettente, nel sollevare la

questione in continuità con la precedente ordinanza di rimessione,

argomenti plausibilmente sulla persistente rilevanza della questione

medesima: onere che il giudice a quo nel caso di specie, ha assolto

adeguatamente;

che, quanto al merito, è agevole osservare che le sollevate

censure trovano già risposta nelle argomentazioni sopra addotte,

giacché la violazione dell'art. 38 della Costituzione è chiaramente

prospettata sotto il profilo della garanzia della libertà di

assistenza privata e, dunque, in riferimento al quinto comma del

medesimo art. 38, mentre, come detto, il sistema della previdenza

complementare va ricondotto nell'alveo dell'art. 38, secondo comma,

della Costituzione; sicché, venendo in rilievo interessi superiori,

di livello costituzionale, anche l'ipotizzato vulnus all'art. 41

della Costituzione risulta privo di consistenza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme

pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera

v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto

dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del

sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e dell'art. 59,

comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Genova

con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) e del citato art. 18, comma 8-quinquies del decreto

legislativo n. 124 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3,

39 e 41 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con

l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale del medesimo art. 18, comma 8-quinquies,

del decreto legislativo n. 124 del 1993, sollevata, in riferimento

agli artt. 38 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Treviso con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:319 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari