Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1984

Altra decisione · depositata il 28/12/1984 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma quinto, lett. b, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con

modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge

con modificazioni, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, concernente norme

per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti)

promossi con ordinanze emesse il 2 agosto e 25 ottobre 1982 dal pretore

di Milano, il 18 aprile 1983 dal pretore di Bologna (2 ord.), il 31

luglio 1982 dal pretore di Milano (15 ord.), il 29 novembre 1983 dal

pretore di Milano (2 ord.), iscritte al n. 772 del registro ordinanze

1982, ai nn. 75, 473, 518, da 923 a 937 del registro ordinanze 1983 e

ai nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46, 184, 267 e 315 del 1983 e

nn. 53 e 190 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1984 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state

sollevate questioni incidentali di legittimità costituzionale

afferenti tutte al dettato dell'art. 14, quinto comma, lett. b, del

d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge

25 marzo 1982, n. 94, recante "Norme per l'edilizia residenziale e

provvidenze in materia di sfratti"; e, specificamente:

laddove dispone che le norme relative alla fissazione di nuova data

per i provvedimenti di rilascio di immobili destinati ad abitazione

non si applicano qualora il reddito complessivo dei componenti il

nucleo familiare, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti

superiore a lire 18.000.000;

a) in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto

la norma de qua escluderebbe dalla tutela giurisdizionale (costituita

nella specie dalla valutazione del pretore circa il differimento

dell'esecuzione del rilascio) taluni cittadini a causa della loro

condizione personale economica di percettori di reddito superiore ad

una data cifra;

b) in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione

alla radicale diversità riscontrabile nel sistema tributario a seconda

che i redditi derivino da lavoro dipendente o da lavoro autonomo; tale

ipotizzata disuguaglianza di trattamento lederebbe anche l'art. 36

della Costituzione in quanto la retribuzione corrispondente al minimo

imponibile considerato sarebbe tale da soddisfare appena i requisiti di

sufficienza;

c) in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione in ragione

del fatto che lo stesso limite di reddito opera senza differenziare il

numero dei componenti della famiglia sicché apparirebbe lesa anche

l'esigenza di una esistenza libera e dignitosa estesa alla famiglia

stessa.

Tutte queste questioni vengono sollevate nelle ordinanze nn. 772

del 1982, 75, da 923 a 937 del 1983, 358 e 359 del 1984 del pretore di

Milano.

La questione viene altresì sollevata in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione con riguardo alla stessa disposizione, laddove

prevede che non si tenga conto del limite di reddito suindicato qualora

il conduttore dimostri di non potere ottenere la disponibilità di un

alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento di

graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore stesso

considerando che l'acquisto di una abitazione sarebbe possibile più

spesso in virtù del livello del reddito che non della capacità di

risparmio; di talché risulterebbe privato della tutela

giurisdizionale, nel senso suindicato, e sottoposto ad un trattamento

ingiustificatamente deteriore proprio il cittadino ai livelli di

reddito più bassi, incapace di far fronte con i suoi mezzi alla

perdita del bene costituito dall'abitazione;

laddove fa riferimento al reddito complessivo dei componenti della

famiglia, non consentendo a ciascun percettore oltre al primo di

dedurre le spese di produzione del reddito in riferimento all'art. 3

della Costituzione, atteso che vi sarebbe disparità di trattamento, in

relazione al numero di percettori di reddito nell'ambito della stessa

famiglia (questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n.

473 del 1983);

laddove limita al solo caso del conduttore che sia in attesa di

disporre di un proprio appartamento per effetto di un provvedimento di

graduazione dello sfratto la possibilità di ottenere una dilazione

dell'esecuzione, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in

quanto ingiustificatamente escluderebbe da tale beneficio i casi in cui

siano altri componenti il nucleo familiare nella stessa posizione

(questione sollevata dal pretore di Bologna con l'ordinanza n. 518 del

1983).

Considerato che le questioni sono, quanto a diciotto ordinanze,

sollevate in termini identici e, quanto alle altre tre ordinanze,

sempre attinenti alla medesima norma di legge, sicché i relativi

giudizi possono essere congiuntamente esaminati e decisi;

che, pur risultando avere in tredici giudizi il pretore di Milano

rinviato l'esecuzione dello sfratto successivamente alla emanazione

delle ordinanze di rimessione alla Corte della questione di

legittimità costituzionale della norma applicata, non spetta tuttavia

alla Corte giudicare della correttezza di tale successivo

provvedimento;

che con d.l. 1 dicembre 1984, n. 795 ("Misure amministrative e

finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa") è stata

disposta la sospensione fino al 30 giugno 1985 dell'esecuzione di

tutti i provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione

non ancora eseguiti e la successiva eseguibilità fino al 31 gennaio

1985 dei provvedimenti stessi secondo la data nella quale sono

diventati esecutivi, con l'eccezione (art. 1, prf. 3 del citato d.l. n.

795) "per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del

conduttore o del subconduttore, nonché per quelli emessi in una delle

ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, nn. 1), 2), 7) e 8), della

legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'art. 3, primo comma, nn. 1), 2),

4) e 5) del d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni

nella legge 15 febbraio 1980, n. 25";

che pertanto appare necessario che i giudici a quibus procedano a

nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce della

sopravvenuta normativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Bologna

che hanno sollevato le questioni con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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