Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1994 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quinto,

della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia

di finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze: 1) n. 10

ordinanze emesse il 24 giugno 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Bisesti Salvatore ed

altri contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ed altro,

iscritte ai nn. da 762 a 771 del registro ordinanze 1993 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,

dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 31 marzo 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Izzo

Aniello ed altri contro l'Istituto Nazionale di Previdenza dei

Dirigenti di Aziende industriali, iscritta al n. 93 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Izzo Aniello ed altri nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e delle

Telecomunicazioni hanno chiesto, con dieci diversi ricorsi diretti al

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del

loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale,

attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a

favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex

combattenti ed assimilati), agli ex combattenti (e categorie

equiparate), e il conseguente diritto al computo della detta

anzianità nella determinazione della retribuzione, ricostruita sulla

base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute

negli accordi nazionali di lavoro;

che il divieto di applicazione per più di una volta dei

benefici combattentistici, stabilito dall'art. 3 della legge 9

ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed

integrazione della l. 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati), circoscrivibile soltanto all'ipotesi di modificazione

della situazione di carriera, non ricorreva nella specie;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata

in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in

materia di finanza pubblica) la quale, all'art. 4, comma 5, ha

stabilito che non si dovrà procedere al computo delle maggiori

anzianità previste dalla legge n. 336 del 1970 in sede di successiva

ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere

generale e che di conseguenza si dovrà procedere al riassorbimento

degli eventuali migliori trattamenti già in godimento;

che il TAR del Lazio ha, siccome rilevante, sollevato questione

di costituzionalità della detta norma, in riferimento agli artt. 3 e

36 della Costituzione, in quanto il ricorso andrebbe accolto in

ossequio ad una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa,

se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n.

498 del 1992;

che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianità di servizio

attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge

n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal

servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche

nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi

accordi nazionali di lavoro;

che la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della

Costituzione perché, non diversamente da quanto la Corte

costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39 del 1993, essa ha

determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra

dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti

(e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad

altri il beneficio;

che nel nostro caso la denunciata disparità non potrebbe dirsi

sanata per effetto della disposizione che stabilisce il

riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di

taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe

ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo

ampio e consistente;

che con un ulteriore ricorso, esaminato da altra sezione dello

stesso Tribunale amministrativo regionale, alcuni dipendenti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende

industriali (I.N.P.D.A.I.) hanno fatto un'uguale richiesta e il

Tribunale ha, del pari, sollevato la questione di costituzionalità

dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con

riferimento, questa volta, non solo ai parametri costituzionali già

indicati nelle precedenti ordinanze di rimessione (artt. 3 e 36) ma

anche a quelli indicati dai ricorrenti e riferibili agli artt. 97 e

101 e ss. della Costituzione, in quanto la norma, oltre a creare

l'ingiustificata disparità di trattamento già evidenziata con le

precedenti ordinanze di rimessione, sottrarrebbe al giudice il

compito istituzionale di interpretare ed applicare la legge (artt.

24, 101, 104, 111 e 113 della Costituzione);

che la sostituzione del legislatore all'interprete (giudice)

attraverso l'emanazione di una disposizione dissimulata come

interpretativa ma, in realtà, abrogativa con efficacia retroattiva,

sarebbe viziata dalla illegittimità perché interferirebbe

nell'esercizio delle funzioni attribuite ad un altro potere

costituzionale (onde si potrebbe parlare di uno sviamento strumentale

della funzione legislativa);

che la norma impugnata, inoltre, violerebbe anche il principio

(peraltro, secondo il rimettente, non assoluto) in virtù del quale

la legge deve disporre solo per l'avvenire (art. 11 delle preleggi),

in tal modo frustrando l'affidamento di una vasta categoria di

cittadini nella certezza giuridica (sentt. n. 255 del 1990, 822 del

1988 e 349 del 1985);

che, in relazione a questo ultimo giudizio, si sono costituiti i

ricorrenti i quali hanno chiesto la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per

l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata.

Considerato che le ordinanze sollevano un'unica questione e,

pertanto, vanno riunite;

che i primi due profili della stessa (natura falsamente

interpretativa, sostanzialmente innovativa, della norma impugnata;

ingiustificata disparità di trattamento dei destinatari della norma

in ragione del possibile parziale insuccesso del meccanismo di

riassorbimento dei maggiori trattamenti già in godimento) sono stati

esaminati dalla Corte nell'udienza pubblica del 22 febbraio 1994 e

decisi con la sentenza n. 153 del 1994;

che il restante profilo già prospettato negli stessi termini

dalla parte privata costituitasi nel giudizio a quo, e davanti alla

Corte, è stato considerato e respinto in quella occasione (come da

sentenza n. 153 del 1994);

che, pertanto, difettano veri nuovi profili;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della

legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di

finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e

101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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