Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Palermo nel procedimento penale a

carico di Palmeri Antonino, iscritta al n. 114 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 14 gennaio

1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

513, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede

la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le

dichiarazioni rese da imputato di reato connesso che si sia avvalso

della facoltà di non rispondere";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 254 del 1992, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede

che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali

delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese

dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano

della facoltà di non rispondere";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice

di procedura penale - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in

epigrafe -, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata

in motivazione, con sentenza n. 254 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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