Art. 223 — Analisi di campioni e garanzie per l'interessato

1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' prevista la revisione ((ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi)), a cura dell'organo procedente e' dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verra' effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 29 maggio 2026. 16 parole aggiunte.

1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' prevista la revisione aggiunto: ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi, a cura dell'organo procedente e' dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art223 · fonte del testo

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