Corte costituzionale

Ordinanza n. 296/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,

della legge 11 novembre 1983, n. 638, rectius del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con

modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 dal

Pretore di Novi Ligure nel procedimento civile vertente tra

Frascaroli Anna e la Ditta Sival S.p.a., iscritta al n. 5 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Ditta Sival, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 il Pretore di

Novi Ligure, nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e

Ditta Sival S.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638,

rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti

in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della

spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11

novembre 1983, n. 638, con modificazioni, là dove prevede che i

dipendenti assunti nelle forme ordinarie e divenuti invalidi non

concorrono nella quota del 15% di cui all'art. 11 della legge 2

aprile 1968, n. 482, se non quando hanno un grado di invalidità

superiore al 60% della capacità lavorativa;

che con memoria depositata il 19 gennaio 1989 si è costituita

la Sival S.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pavari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che la Corte, quanto all'asserita violazione degli

artt. 3 e 4 della Costituzione, ha già avuto modo di rilevare come

sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria

successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è

assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori

già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò,

dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (sentenza n.130 del

1984);

che ancora, per ciò che attiene all'asserito contrasto con

l'art. 41, i principi in tal contesto racchiusi sono intesi a

preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte

operative del relativo svolgimento, onde applicando - per come si

vorrebbe - le percentuali di legge nei loro originari contenuti si

creerebbero ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del

datore di lavoro, (cfr. sentenza n. 130 del 1984 e sentenza n. 622

del 1987);

che non si ravvisano ulteriori argomenti tali da indurre a

riesaminare la questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre

1983, n. 638 rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),

convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione,

dal Pretore di Novi Ligure con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:296 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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