Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29,

secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti

per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche),

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 13 dicembre 1973 dal pretore di San Marco in

Lamis in tre procedimenti penali rispettivamente a carico di Ciaravella

Francesco, Jannantuono Matteo ed altra e Tenace Maria Lucia, iscritte

ai nn. 175, 176 e 177 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del 12 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Bovino nel

procedimento penale a carico di Volpe Giuseppa, iscritta al n. 234 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe hanno sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma,

della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente

all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di

carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla

legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della

Costituzione;

che in tutti i giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato;

che i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 questa Corte

ha dichiarato non fondata la stessa questione di legittimità

costituzionale in precedenza proposta da altri giudici;

che non sussistono ragioni che inducano a modificare la predetta

decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre

1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con

particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta con

le ordinanze indicate in epigrafe dai pretori di San Marco in Lamis e

di Bovino, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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