Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f),

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con

ordinanza emessa il 18 giugno 1984 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Roma, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1985

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161- bis

dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Pavoncello

Marco, ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione per il 1976

delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero, sostenute per

curare un'infermità, la Commissione tributaria di secondo grado di

Roma con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 (reg. ord. 215 del 1985)

sollevava in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 53 Cost. questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui stabilisce i

criteri di deducibilità di dette spese;

che la Commissione impugnava la citata norma in quanto

consentiva la deduzione relativa alle spese mediche soltanto per la

parte eccedente il dieci o il cinque per cento del reddito

complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a

quindici milioni di lire;

che, in particolare, a parere della Commissione la disposizione

impugnata appariva in contrasto con la normativa costituzionale,

approssimativamente indicata, in quanto determinava una situazione di

favore nei confronti degli ammalati ricchi rispetto a quelli poveri;

che la Commissione censurava altresì la norma perché si

riferiva al reddito dichiarato dal contribuente, eventualmente

diverso da quello accertato dall'ufficio;

che nel dispositivo erano indicati altri precetti costituzionali

(art. 76 e 77) non utilizzati affatto nella motivazione e del tutto

estranei alla fattispecie;

che nel giudizio avanti la Corte non vi è stata costituzione di

parte né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che, a parte ogni profilo di inammissibilità, va

osservato che le spese di viaggio e di soggiorno all'estero hanno

carattere puramente accessorio e non possono ricomprendersi nelle

cure mediche propriamente dette;

che tali spese possono peraltro verificarsi anche nell'ambito

del territorio nazionale per il caso che l'ammalato debba spostarsi

dal luogo della sua residenza ad altro lontano, sicché pure sotto

questo profilo non si giustifica la questione come posta dal giudice

a quo;

che rispetto alla seconda questione è evidente l'equivoco in

cui è caduto il giudice a quo, giacché dalla semplice lettura della

norma risulta inequivocabile come la deduzione sia maggiore per i

meno abbienti e minore per coloro che godono di un reddito maggiore;

che, infine, altrettanto infondata è la terza censura,

giacché, secondo una consolidata giurisprudenza, il reddito

considerato non è quello dichiarato bensì quello accertato

d'ufficio: da ciò consegue che le tre censure, all'evidenza, non

meritano accoglimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f) del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 597 in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 53, 76 e 77

Cost., sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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