Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124

(Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma

dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre 1992, n.

421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8

agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare), promossi con le ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal

pretore di Bologna, il 25 luglio 1997 dal pretore di Venezia, l'11

novembre 1997 dal Tribunale di Treviso e il 27 gennaio 1999 dal

Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 320 e 719 del

registro ordinanze 1997, al n. 101 del registro ordinanze 1998 ed al

n. 189 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 43, prima serie speciale,

dell'anno 1997, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 14,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Gamberini Giulio, di Guerra

Ignazio ed altri, di Atalmi Giorgio ed altro, di Zamboni Anna Maria,

della Cassa di risparmio di Bologna, della Cassa di risparmio di

Venezia, del Fondo di previdenza "G. Caccianiga", della Banca CARIGE

S.p.A., nonché l'atto di intervento dell'INPS e gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli Avvocati Franco Carinci per Gamberini Giulio; Franco

Carinci, Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Guerra Ignazio ed

altri; Antonio Vallebona e Sergio Vacirca per Zamboni Anna Maria;

Massimo Lauro per la Cassa di risparmio di Bologna; Paolo Tosi per la

Cassa di risparmio di Venezia; Camillo Paroletti e Federico

Sorrentino per la Banca CARIGE S.p.A. e l'Avvocato dello Stato

Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con quattro distinte ordinanze emesse,

rispettivamente, dal pretore di Bologna il 13 marzo 1997 (r.o. n. 320

del 1997), dal pretore di Venezia il 25 luglio 1997 (r.o. n. 719 del

1997), dal Tribunale di Treviso l'11 novembre 1997 (r.o. n. 101 del

1998) e dal Tribunale di Genova il 27 gennaio 1999 (r.o. n. 189 del

1999), è stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18, comma 8-quinquies del decreto legislativo 21 aprile

1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a

norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre

1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della

legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare);

che detta disposizione è stata denunciata, da tutti i

rimettenti, in quanto subordina alla liquidazione del trattamento

pensionistico obbligatorio l'accesso alle prestazioni per anzianità

e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche complementari che

risultino istituite alla data di entrata in vigore della legge 23

ottobre 1992, n. 421, e che garantiscano prestazioni definite ad

integrazione del predetto trattamento obbligatorio;

che le controversie nell'ambito delle quali sono state emesse le

ordinanze del pretore di Bologna, del pretore di Venezia e del

Tribunale di Genova, hanno tutte ad oggetto - come si evince dagli

atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità - azioni di

accertamento del diritto al trattamento di previdenza aziendale

proposte da taluni lavoratori subordinati (rispettivamente: Gamberini

Giulio nei confronti della Cassa di risparmio di Bologna S.p.A;

Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti

nei confronti della Cassa di risparmio di Venezia S.p.A; Zamboni Anna

Maria nei confronti della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di

Genova e Imperia), che hanno chiesto di cessare dall'impiego

condizionatamente al conseguimento del menzionato diritto;

che, inoltre, nella controversia che ha dato luogo all'ordinanza

del Tribunale di Treviso, il giudice a quo è stato anch'esso

chiamato, nell'ambito del procedimento principale, ad "accertare" il

diritto al pensionamento anticipato azionato da Atalmi Giorgio e

Danieli Giuliano nei confronti del Fondo di previdenza "G.

Caccianiga";

che, ad avviso del pretore di Bologna e del pretore di Venezia,

la disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 41 e 39 della

Costituzione, limitando fortemente, per il presente e per il futuro,

la libertà di iniziativa economica privata e la libertà sindacale

("che è correlata con la iniziativa privata"), sì da impedire ai

soggetti interessati, senza un ragionevole motivo, pattuizioni

efficaci in materia di previdenza complementare e, al tempo stesso,

l'attuazione degli obblighi già reciprocamente assunti, sui quali

confidare in prospettiva di certezza e in vista di obiettivi di

miglioramento delle condizioni di lavoro;

che, secondo il Tribunale di Treviso, sarebbe, invece, inferto un

vulnus agli artt. 41 e 38 della Costituzione, "non risultando

individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilità sociale

che sole possono giustificare la limitazione del diritto

costituzionalmente protetto";

che, infine, il Tribunale di Genova prospetta la violazione degli

artt. 38, 39 e 41 della Costituzione, a causa della lesione della

libertà di assistenza privata, di contrattazione collettiva e di

iniziativa economica, asseritamente provocata dalla denunciata

disposizione tramite la limitazione, "per il futuro", della

adottabilità e dell'efficacia "di quelle clausole, di fonte

prevalentemente contrattual-collettiva, che garantiscono un accesso

al pensionamento anticipato rispetto a quello consentito dall'AGO",

con conseguente alterazione dell'equilibrio dei preesistenti assetti

negoziali;

che la medesima ordinanza reputa, altresì, inciso l'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di

eguaglianza, relativamente "al diverso trattamento riservato ai fondi

integrativi" di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Bologna, si

sono costituiti Gamberini Giulio e la Cassa di risparmio di Bologna

S.p.A., rispettivamente parte ricorrente e parte convenuta nel

giudizio principale: il primo per sentir dichiarare l'illegittimità

costituzionale della disposizione denunciata, assumendo, altresì,

nella memoria integrativa depositata nell'imminenza dell'udienza,

l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre

1997, n. 449; la seconda, per sentire dichiarare, anzitutto,

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza e, nel

merito, la sua "manifesta infondatezza";

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Venezia, si

sono costituiti Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e

Tenderini Alberti, ricorrenti nel giudizio a quo i quali, nel

concludere, anch'essi, per una declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata dal rimettente, segnalano,

altresì, con memoria integrativa depositata in prossimità

dell'udienza, l'incostituzionalità dell'art. 59, comma 3, della

legge n. 449 del 1997, "ove si ritenesse applicabile la nuova

disposizione";

che, nel medesimo giudizio, si è costituita la Cassa di

risparmio di Venezia S.p.A., parte convenuta nel giudizio principale,

la quale ha concluso per la infondatezza della sollevata questione di

costituzionalità;

che, inoltre, ha depositato "memoria di costituzione" (rectius:

intervento) anche l'INPS, non evocato in giudizio dinanzi al

rimettente;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Treviso

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale, del

4 marzo 1998), hanno depositato memoria le parti del giudizio a quo e

cioè Atalmi Giorgio e Danieli Giuliano, congiuntamente in data 15

aprile 1999, nonché il Fondo di previdenza "G. Caccianiga" in data

26 aprile 1999;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova,

si sono costituite entrambe le parti in causa e cioè Zamboni Anna

Maria (appellante nel giudizio a quo), per sentir dichiarare

l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata,

nonché la Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di Genova e

Imperia (parte appellata nel giudizio principale), concludendo "per

l'infondatezza e l'inammissibilità" della proposta questione di

costituzionalità;

che, infine, nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dal pretore

di Bologna, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale di Genova, ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha concluso per l'inammissibilità delle sollevate questioni (in un

caso r.o. n. 189 del 1999 - segnatamente per irrilevanza "a seguito

della pubblicazione" del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.

563) o, comunque, per la loro infondatezza.

Considerato che tutte le ordinanze prospettano questioni analoghe

o, comunque, connesse, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica pronuncia;

che, in via preliminare, quanto al giudizio di cui all'ordinanza

di rimessione del Tribunale di Treviso, vanno dichiarate

inammissibili le costituzioni delle parti private - Atalmi Giorgio e

Danieli Giuliano, nonché Fondo di previdenza "G. Caccianiga" -

perché tardivamente proposte rispetto al termine previsto dagli

artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i

giudizi dinanzi alla Corte costituzionale (cfr., ex plurimis,

ordinanza n. 360 del 1998);

che, sempre preliminarmente, va dichiarato inammissibile anche

l'intervento spiegato dall'INPS nel giudizio di cui all'ordinanza del

pretore di Venezia, giacché l'Istituto medesimo non riveste la

qualità di parte nel procedimento a quo;

che, successivamente alle ordinanze emesse dai Pretori di Bologna

e di Venezia, nonché dal Tribunale di Treviso, il legislatore è

intervenuto, con l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

nella materia oggetto dei dubbi di costituzionalità prospettati dai

predetti giudici rimettenti;

che, segnatamente, il comma 3 del citato art. 59 ha stabilito

che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, "per tutti i soggetti nei cui

confronti trovino applicazione le forme pensionistiche definite in

aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico

obbligatorio" tra le quali, appunto, quelle contemplate dal decreto

legislativo

21 aprile 1993, n. 124, nonché quelle previste dal decreto

legislativo 20 novembre 1990, n. 357 e dal decreto legislativo 16

settembre 1996, n. 563 - "il trattamento si consegue esclusivamente

in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla

disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza";

che, peraltro, con il menzionato comma 3, nonché con i commi 4,

32 e 33 dello stesso art. 59 della legge n. 449 del 1997, si è

inciso ulteriormente sulla disciplina delle predette forme

pensionistiche, prevedendosi una articolata regolamentazione che

investe la materia sia in taluni aspetti generali, sia in ambiti

specifici;

che, pertanto, in considerazione del richiamato jus superveniens,

si rende necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici a

quibus, essendo rimessa a costoro la valutazione, sotto il profilo

della perdurante rilevanza delle proposte questioni di

costituzionalità, di una eventuale incidenza della normativa

sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti;

che, infine, quanto alla questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 27 gennaio

1999, il giudice a quo nel delibare la sussistenza del requisito

della rilevanza della questione medesima, ha omesso - nonostante che

la vigenza del già ricordato art. 59 della legge n. 449 del 1997 sia

anteriore allo stesso atto di promovimento dell'incidente di

costituzionalità - qualsiasi valutazione in ordine all'influenza, o

meno, della menzionata disposizione sulla definizione del giudizio di

accertamento oggetto della sua cognizione;

che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile,

giacché il Tribunale rimettente, in ragione della evidenziata

carente ponderazione in ordine al complessivo quadro normativo

vigente in materia, non ha assolto l'obbligo di motivare, in modo

adeguato ed esauriente, sulla rilevanza dei prospettati dubbi di

costituzionalità (vedi, da ultimo, ordinanza n. 60 del 1998).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 8-quinquies del

decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme

pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1,

lettera v, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto

dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del

sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna, al

pretore di Venezia ed al Tribunale di Treviso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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