Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1995

Altra decisione · depositata il 29/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 12legge 619/1994

citata

  • art. 3legge 397/1988
  • art. 25legge 475/1988
  • art. 25legge 619/1994
  • art. 77legge 619/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7

novembre 1994, n. 619 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei

residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo

produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di

smaltimento dei rifiuti), promossi con quattro ordinanze emesse il 29

novembre 1994 e il 15 novembre 1994 dal Pretore di Perugia, Sezione

distaccata di Assisi e il 14 novembre 1994 dal Pretore di Terni,

Sezione distaccata di Amelia, iscritte rispettivamente ai nn. 41, 42,

43 e 90 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6 e 9, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso di un dibattimento penale a carico di tre

soggetti imputati i primi due del reato di cui all'art. 3, comma 3, e

9-octies, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e

il terzo del reato di cui all'art. 25, primo comma, in relazione

all'art. 6, lettera d) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in

riferimento a rifiuti speciali denominati "sansa", il Pretore di

Terni - Sezione distaccata di Amelia, ha sollevato, con ordinanza del

14 novembre 1994, questione di legittimità costituzionale del

decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti), "nella sua stesura integrale,

intesa nella sinergia inscindibile di tutti gli articoli

interconnessi, con particolare riferimento agli artt. 2 e 12 ed agli

articoli ivi richiamati", in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32

e 41 della Costituzione;

che il giudice rimettente osserva che la decretazione di

urgenza, espressa nel denunciato decreto-legge 7 novembre 1994, n.

619 a seguito di una serie di reiterazioni di precedenti decreti

aventi per lo più eguale contenuto si porrebbe in contrasto con gli

invocati parametri costituzionali, anzitutto perché, con un semplice

espediente terminologico, talune sostanze, denominate residui

anziché rifiuti, si sottrarrebbero alla disciplina specifica dettata

dal d.P.R. n. 915 del 1982, la quale regola tuttora anche le

cosiddette materie prime secondarie, dato che il decreto-legge 9

settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n.

475, contiene soltanto - come affermato anche dalla Corte di

cassazione - una "normativa-quadro" chiamata ad operare quando

saranno state emanate le norme di cui ai commi quarto e sesto

dell'art. 2 del predetto decreto-legge e dato che tali considerazioni

sono confortate anche dalla sentenza n. 359 del 14 febbraio 1988

della Corte europea di giustizia, mentre alle stesse non sono

opponibili né le direttive CEE n. 156 del 18 marzo 1991 e n. 689 del

12 dicembre 1991 né il regolamento n. 259 del 1 febbraio 1993,

ancora da recepire in Italia, con la cui attuazione il decreto-legge

è da considerarsi anzi in virtuale contrasto;

che lo stesso Pretore di Terni - Sezione distaccata di Amelia,

osserva ancora che il decreto-legge denunciato, come quelli che lo

hanno preceduto, sottrae a qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei

materiali che siano quotati in borse-merci o in listini e memoriali

ufficiali, costituenti residui di produzione e di consumo, con ciò

creando "una zona franca completamente deregolamentata" perché il

mero attestato di quotazione di una camera di commercio ed una

"ricognizione positiva" del Ministero dell'Ambiente - in palese

contrasto con la riserva di legge - sarebbero sufficienti ad

escludere proprio dalla categoria dei "residui" quei materiali che

fino ad oggi sono stati considerati - e dovrebbero continuare ad

essere considerati - "rifiuti", e che insomma il decreto-legge

denunciato porrebbe in essere, in attesa di future regolamentazioni,

una disciplina transitoria che sottrae alla disciplina dei rifiuti

tutti i residui, anche tossici e nocivi, definiti come materie prime

secondarie dall'allegato 1 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990,

senza neanche considerare che la Corte costituzionale con sentenza n.

512 del 15 ottobre 1990 ha cancellato in gran parte detto decreto;

che lo stesso giudice rimettente osserva che l'ambito de c.d.

residui "identificati" sarebbe stato allargato per effetto del

decreto ministeriale 5 settembre 1994, il cui allegato 3, pure in

assenza di strutture e di organi di controllo tecnici comprenderebbe

tutti i rifiuti industriali, che finiranno così per essere

trasformati in materiali deregolamentati in toto o al massimo in

residui, con azzeramento di tutta la disciplina sui rifiuti contenuta

nel d.P.R. n. 915 del 1982 ed in contrasto con la specifica direttiva

della CEE;

che, in conclusione, il predetto giudice rimettente considera

che il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, svuotando del tutto il

sistema sanzionatorio fissato con il d.P.R. n. 915 del 1982, si ponga

in contrasto: a) con l'art. 41 della Costituzione, favorendo le

imprese che non hanno osservato la legge e penalizzando invece quegli

imprenditori che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare

i propri impianti e le proprie procedure di stoccaggio alle esigenze

di tutela ambientale; b) con gli artt. 9 e 32 della Costituzione, il

diritto alla salute dovendo essere inteso anche come diritto alla

salubrità dell'ambiente, in quanto si è creato un sistema che

favorisce potenzialmente la dispersione nell'ambiente naturale di

rifiuti anche pericolosi; c) con l'art. 10 della Costituzione,

perché, attraverso il ricorso ad una terminologia "residui") diversa

da quella comunitaria "rifiuti destinati al recupero"), si

prevederebbe per taluni materiali un trattamento meno severo e, per

certi versi, del tutto privo di regolamentazione, con conseguente

mancata conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme

del diritto internazionale generalmente riconosciute;

d) con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, perché, attribuendosi

alle Camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina

dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, si

sarebbe violato il principio della riserva di legge e creata una

inammissibile disparità di trattamento in materia penale;

che con tre ordinanze dibattimentali di eguale contenuto, emesse

in tre distinti giudizi penali, le prime due in data 15 novembre 1994

e la terza in data 29 novembre 1994, il Pretore di Perugia - Sezione

distaccata di Assisi, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 7 novembre 1994, n.

619, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77 della

Costituzione, espressamente richiamando, per la massima parte dei

profili di incostituzionalità, i contenuti della predetta ordinanza

14 novembre 1994 del Pretore di Terni - Sezione distaccata di Amelia;

che inoltre, richiamandosi anche a quanto ritenuto dalla Corte

costituzionale 9-10 marzo 1988, n. 302, il predetto Pretore di

Perugia solleva anche la questione della legittimità costituzionale,

a petto del "combinato disposto degli artt. 25 e 77 in materia

penale", della reiterazione dei decreti-legge (di cui è saliente

esempio il citato decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, che fa

seguito ai decreti-legge non convertiti nei termini e ripresentati

con modifiche il 9 novembre 1993 con il n. 443, il 7 gennaio 1994 con

il n. 12, il 10 marzo 1994 con il n. 169, il 6 maggio 1994 con il n.

279, l'8 luglio 1994 con il n. 438 e il 7 settembre 1994 con il n.

530) perché "non si comprende come la necessità ed urgenza della

decretazione normativa e la connessa provvisorietà della normativa

insita nella naturale vocazione del decreto-legge a disporre anche in

via definitiva possa conciliarsi in materia penale con la mancanza di

alcuna scadenza temporale o di limite al legislatore in sede di

conversione, anche qualora la precarietà legislativa si protragga

per l'arco di oltre un anno" e sempre che il decreto-legge venga

finalmente convertito o definitivamente abbandonato;

che nei tre giudizi iniziatisi presso il Pretore di Perugia -

Sezione distaccata di Assisi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, eccependo in primo luogo la manifesta inammissibilità delle

questioni sollevate per non essere stato convertito il decreto-legge

n. 619 del 7 novembre 1994 e contestandosi una per una la fondatezza

delle questioni stesse.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

sollevate nelle quattro ordinanze indicate concernono (salvo la

questione attinente alla reiterazione dei decreti-legge sollevata dal

solo Pretore di Perugia) le stesse questioni in relazione allo stesso

decreto-legge e che pertanto i giudizi possono essere riuniti per

essere decisi con un'unica pronuncia;

che il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619, non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1995;

che, successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 7

gennaio 1995, n. 3, identico a quello denunciato, il decreto-legge 9

marzo 1995, n. 66, anch'essi non convertiti nei termini di legge (v.

comunicati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 57

del 9 marzo 1995 e n. 106 del 9 maggio 1995) e il decreto-legge 10

maggio 1995, n. 162 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei

residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo

produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di

smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora in vigore che

"reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in parte diversa

rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di rinvio e

denunciata di incostituzionalità;

che, pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti

vanno restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce

della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti di cui alla

ordinanza 14 novembre 1994 (R.O. n. 90 del 1995) al Pretore di Terni

e degli atti di cui alle ordinanze 15 novembre e 29 novembre 1994

(R.O. nn. 41, 42 e 43 del 1995) al Pretore di Perugia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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