Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

limitatamente alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose

per le quali sono fissati i valori limite delle norme di emissione

nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive

76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,

88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di

sostanze pericolose nelle acque), promosso con ordinanza emessa il 21

aprile 1995 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico

di Bonfiglioli Roberto, iscritta al n. 473 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 aprile 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il pretore di Vicenza, nel corso del processo a carico

di Bonfiglioli Roberto, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e 41 della

Costituzione, dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle parole "(...), contenenti le

sostanze pericolose per le quali sono fissati i valori limite delle

norme di emissione nell'allegato B, (...)", e dell'art. 7, settimo

comma, dello stesso decreto legislativo, il quale così dispone: "Le

disposizioni del presente articolo si applicano agli scarichi

contenenti le sostanze pericolose indicate nell'elenco I

dell'allegato A per i quali non sono fissati i valori limite delle

norme di emissione nell'allegato B, con decorrenza dalla data del

decreto previsto dall'art. 2, terzo comma, lettera b)";

che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate

renderebbero applicabile il decreto legislativo n. 133 del 1992,

quanto agli impianti esistenti, in relazione ai soli processi

produttivi per i quali l'allegato B già indica i valori di

emissione, mentre differirebbero la operatività di tutte le altre

disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo al momento

della adozione dei decreti ministeriali integrativi previsti

dall'art. 2, terzo comma, con la conseguenza che la normativa interna

risulterebbe contrastante con la normativa comunitaria che disciplina

gli scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, e

comunque più favorevole di quella che risulterebbe dall'integrale

adeguamento della normativa interna a quella comunitaria;

che la questione di legittimità sollevata, secondo il giudice a

quo, sarebbe ammissibile, sia perché l'accoglimento della questione

non avrebbe l'effetto di introdurre nell'ordinamento un nuovo

illecito penale, ma solo quello di eliminare due disposizioni che

restringono l'ambito di operatività delle fattispecie penali

definite dal decreto legislativo n. 133 del 1992, sia perché non

potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'orientamento di

questa Corte secondo il quale sarebbero inammissibili le questioni

volte a censurare il contrasto tra norma interna e norma comunitaria,

posto che, se nel giudizio di merito si disapplicasse la norma

interna a vantaggio di quella comunitaria, l'effetto sarebbe comunque

quello, inammissibile, di rendere applicabile una norma che

disciplina in modo più severo la medesima condotta. L'unico rimedio

alla rilevata situazione di contrasto tra norma interna e norma

comunitaria sarebbe quindi la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della disposizione interna, che, mentre opererebbe nel

senso della affermazione del principio della certezza e della

chiarezza applicativa in un caso tipico di contrasto tra norma

interna e norma comunitaria, non produrrebbe neanche effetti

pregiudizievoli per l'imputato, dovendo in ogni caso il giudice

definire il giudizio sottoposto alla sua cognizione tenendo conto

della buona fede e della ignoranza scusabile dell'imputato stesso,

rilevanti in quanto quest'ultimo avrebbe agito in base ad una norma

esistente, anche se poi dichiarata incostituzionale;

che la questione sarebbe anche non manifestamente infondata,

dovendosi ravvisare, ad avviso del giudice a quo, la violazione:

a) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe palesemente

irragionevole la sottoposizione dei soli impianti nuovi e di una

minima parte soltanto di quelli preesistenti ad una normativa

conforme a quella comunitaria;

b) degli artt. 10 e 11 della Costituzione, dal momento che la

maggior parte degli impianti esistenti risulta esclusa dalla

applicazione della disciplina introdotta dal decreto legislativo,

emanato in attuazione di numerose direttive comunitarie;

c) degli artt. 9 e 32 della Costituzione, in quanto, proprio a

causa della limitata applicazione del decreto legislativo n. 133 del

1992, derivante dalle disposizioni impugnate, non troverebbero

adeguata tutela né il "paesaggio", inteso quale ecosistema nel suo

complesso, né il diritto assoluto e incondizionato alla salute,

inteso come diritto ad un ambiente salubre;

d) dell'art. 41 della Costituzione, in quanto, sul presupposto

della costituzionalizzazione del principio "chi inquina paga", la

esclusione dal nuovo e più incisivo regime di autorizzazioni e di

controlli di gran parte degli scarichi esistenti, risulterebbe

pregiudizievole, anche sul piano della concorrenza fra imprese, per

le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i

propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;

che la questione sarebbe altresì rilevante, dal momento che il

pubblico ministero nel giudizio a quo ha contestato il reato di cui

all'art. 18 del decreto legislativo n. 133 del 1992 al titolare di

uno scarico esistente non riconducibile ai processi produttivi per i

quali risultano già indicati, nell'allegato B, i valori limite di

emissione (nel caso, la sostanza pericolosa era il cadmio) e che

conseguentemente, sulla base della normativa impugnata, dovrebbe

pervenirsi ad una sentenza predibattimentale di proscioglimento

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre nel

caso di accoglimento della questione dovrebbe viceversa procedersi al

dibattimento, impregiudicato l'esito finale del giudizio, in

considerazione della possibile applicazione dei principi affermati

anche dalla giurisprudenza di questa Corte, i quali portano a

valorizzare la buona fede e l'ignoranza scusabile della legge da

parte dell'imputato.

Considerato che la direttiva comunitaria non può ritenersi

direttamente applicabile nel caso di specie, come del resto ammesso

dallo stesso giudice a quo, dal momento che, secondo quanto affermato

dalla Corte di giustizia (v. sentenze 26 febbraio 1986, in causa

152/1984, Marshall; 11 giugno 1987, in causa 14/1986, pretura di

Salò; 8 ottobre 1987, in causa 80/1986, Kolpinghius) e da questa

Corte (sentenza n. 168 del 1991), le direttive non possono di per sé

creare obblighi a carico dei singoli e non possono essere fatte

valere in quanto tali nei loro confronti;

che il legislatore nazionale, con il decreto legislativo n. 133

del 1992, ha dato attuazione alla direttiva, configurando la

richiesta di autorizzazione ad effettuare gli scarichi di impianti

esistenti contenenti le sostanze indicate nelle tabelle allegate,

secondo le prescrizioni delle disposizioni impugnate, come un obbligo

sanzionato penalmente (la cui sanzione è stabilita dall'art. 18,

commi 1 e 2);

che conseguentemente, se la Corte accogliesse la questione nei

termini in cui è stata prospettata e ritenesse costituzionalmente

illegittima la graduale attuazione delle limitazioni degli scarichi

prodotti dagli impianti esistenti, e rispondente ai principi

comunitari solo la previsione della richiesta di autorizzazione per

tutti gli scarichi esistenti e per tutte le sostanze considerate

dalla direttiva, l'effetto non potrebbe essere altro che quello di

ampliare il precetto, l'osservanza del quale il legislatore,

nell'esercizio della sua discrezionalità, non irragionevole in

considerazione dei valori protetti, ha ritenuto di dover presidiare

con una sanzione penale;

che tale effetto eccede dall'ambito dei poteri di questa Corte,

la quale, pur non escludendo la possibilità che norme penali di

favore possano formare oggetto del giudizio di legittimità

costituzionale, ha tuttavia escluso costantemente che da proprie

pronunce possa discendere la creazione di un precetto penale o

l'ampliamento di una fattispecie penale già definita, come nel caso,

dal legislatore (sentenza n. 411 del 1995; ordinanza n. 146 del

1993; ordinanza n. 377 del 1992; sentenza n. 313 del 1983; sentenza

n. 108 del 1981);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, limitatamente

alle parole "(...), contenenti le sostanze pericolose per le quali

sono fissati i valori limite delle norme di emissione nell'allegato

B, (...)", e dell'art. 7, settimo comma, del decreto legislativo 27

gennaio 1992, n. 133 (Attuazione delle direttive 76/464/CEE,

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 88/347/CEE e

90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose

nelle acque), sollevata in riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 32 e

41 della Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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