Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/2000

Altra decisione · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo

unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425

(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione

all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.

Ecologia), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1999 dal

pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Cramaro Angelo,

iscritta al n. 78 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il pretore di Latina, con ordinanza emessa il

19 maggio 1999 nel corso di un procedimento penale per violazione

dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico

delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 4 e 5 del d.P.R. 22 aprile 1994,

n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di

autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione

al catasto. Ecologia), nella parte in cui prevedono l'applicabilità

del secondo comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4

del d.P.R. n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della

Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi

di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la

sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita alla

violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma

di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità, oggi non

più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto riguarda

le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del d.P.R. n. 425

del 1994;

che nel giudizio introdotto con la predetta ordinanza ha

prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale, precisato

che la questione sottoposta all'esame della Corte è analoga ad altra

questione sollevata dallo stesso pretore di Latina con ordinanza del

2 aprile 1998 (r.o. n. 448 del 1998), ha concluso per la infondatezza

della questione.

Considerato che in epoca successiva alla emissione della

ordinanza di rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo

30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma

del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno

1999, n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di

cui all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti

al giudice rimettente, spettando ad esso di valutare se, alla luce

dell'intervenuto mutamento del quadro normativo al quale faceva

riferimento l'anzidetta ordinanza di rimessione, la questione

sollevata sia tuttora rilevante nei termini in cui è stata proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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