Corte costituzionale

Ordinanza n. 281/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

novembre 1998 dal Tribunale di Padova, iscritta al n. 57 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Cortellazzo Antonio;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza in data 4

novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia

precedentemente pronunciato sentenza di applicazione della pena ex

art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di altro soggetto, valutando

lo stesso fatto";

che il remittente riferisce che egli ha pronunciato, previa

separazione del processo, sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di

un concorrente nei medesimi reati di bancarotta documentale e di

bancarotta semplice ascritti anche agli imputati ora sottoposti al

suo giudizio;

che il giudice a quo precisa che alcuni dei suoi attuali imputati

rivestivano, secondo la contestazione, unitamente al "patteggiante"

la qualità di componenti del collegio sindacale della società

fallita, mentre tutti gli altri erano membri del consiglio di

amministrazione della medesima società;

che, secondo il remittente, poiché le imputazioni

riguarderebbero "atti collegiali" posti in essere, quali componenti

del collegio sindacale o quali membri del consiglio di

amministrazione, da tutti gli imputati, la condotta ascritta al

"patteggiante" sarebbe oggettivamente identica ed inscindibile da

quella degli attuali imputati, sicché non sarebbe possibile separare

le posizioni dei singoli e farne oggetto di autonoma valutazione;

che, pertanto, la sentenza di applicazione della pena emessa nei

confronti del coimputato, presupponendo l'accertamento negativo circa

la possibilità di pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art.

129 cod. proc. pen., comporterebbe una manifestazione di giudizio

anche nel merito dell'operato dell'intero collegio sindacale e della

condotta dei residui imputati ancora da giudicare;

che in difetto di una dichiarazione di illegittimità

costituzionale in parte qua dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo,

la cui latitudine sarebbe maggiore della questione decisa dalla

sentenza n. 371 del 1996 di questa Corte;

che si è costituito uno degli imputati del giudizio a quo,

rappresentato dal suo difensore munito di procura speciale, e ha

concluso per l'accoglimento della questione di legittimità

costituzionale prospettata, sottolineando che il giudice che ha già

pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei

confronti di un concorrente avrebbe implicitamente riconosciuto che

non vi è prova positiva della insussistenza del fatto storico e

della sua qualificazione e sarebbe, quindi, "pregiudicato" in ordine

all'elemento oggettivo del fatto addebitato in concorso.

Considerato che il Tribunale di Padova dubita, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede l'incompatibilità del giudice, che abbia pronunciato

sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un

imputato di reato a titolo di concorso eventuale, a giudicare con il

rito ordinario altri concorrenti nel medesimo reato;

che nell'ordinanza è richiamata la sentenza n. 371 del 1996 di

questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del

citato art. 34, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza

nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata;

che, secondo il giudice a quo, la logica sottesa alla sentenza n.

371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia pronunciato in

un precedente giudizio sulla responsabilità di un concorrente sia

per ciò solo colpito da incompatibilità in relazione al processo

che venga successivamente celebrato nei confronti degli altri

concorrenti;

che questa Corte ha già precisato che adottare una sentenza di

applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente

nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa

la responsabilità degli ulteriori concorrenti estranei al processo

(ordinanza n. 127 del 1999);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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