Corte costituzionale

Ordinanza n. 280/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle

procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge

della Regione Sicilia 15 novembre 1982, n. 135 (Norme per

l'attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

"Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione

delle opere pubbliche"), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio

1983 dal Pretore di Messina, iscritta al n. 422 del registro

ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 281 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza del 3 gennaio

1983, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Vinci

Salvatore ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art.

18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, "per avere eseguito lavori

edilizi in parziale difformità della concessione senza averne

ottenuto, per tali difformità, la preventiva autorizzazione scritta

dell'Ufficio del Genio Civile", ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità: a)

dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nella parte in cui

autorizza le regioni a definire con legge "modalità di controllo

successivo, anche con metodi a campione", ed a prevedere che in tal

caso "l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18 della legge 2

febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori"; b)

dell'intero testo della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,

n. 135, emessa in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre

1981, n. 741, nella parte in cui dispone che nei "comuni delle

province di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa e nei comuni delle

province di Enna e Caltanissetta dichiarati sismici con decreto del

ministro dei lavori pubblici del 23 settembre 1981, ed elencati

all'art. 1 dello stesso decreto, nelle more dell'adeguamento degli

organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del

31 dicembre 1984, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per

l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974,

n. 64";

che, secondo l'ordinanza di rimessione, "l'art. 20 legge 10

dicembre 1981 n. 741, facultando le Regioni a sancire la non

necessità di tale autorizzazione (e per conseguenza l'art. 1 della

citata legge della Regione Sicilia che ne costituisce appunto

l'attuazione), conferisce alle regioni medesime la facoltà di

abrogare una norma penale incriminatrice, violando il disposto

dell'art. 25 cpv. della Costituzione che, tra l'altro, configura una

riserva di legge statale per l'emanazione di norme penali

incriminatrici";

e che, stando al giudice a quo, risulterebbe violato anche il

principio di eguaglianza, "atteso che nelle Regioni che non intendono

avvalersi della facoltà conferita loro dalla predetta norma di legge

continua a sussistere una norma penale incriminatrice, inesistente

viceversa per altri cittadini abitanti in regioni che non danno

esecuzione alla norma di cui all'art. 20 della citata legge";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o

comunque non fondate;

considerato che, come risulta dal testo dell'ordinanza di

rimessione, il Pretore di Messina doveva giudicare di contravvenzioni

commesse fino, e non oltre, al 18 dicembre 1981, quando, cioè, le

due leggi impugnate non erano ancora entrate in vigore;

e che, avendo la legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,

n. 135, emanata in attuazione dell'art. 20 della legge statale 10

dicembre 1981, n. 741, natura di norma temporanea, il caso di specie,

dato il disposto dell'art. 2, quarto comma, del codice penale, va

risolto non in base al principio della retroattività della legge

penale più favorevole, sancito dal secondo comma dello stesso

articolo, bensì in base al principio dell'ordinaria irretroattività

delle leggi, sancito dall'art. 11, primo comma, delle Disposizioni

sulla legge in generale;

che, quindi, non potendo il giudice a quo fare concreta

applicazione delle norme censurate, la questione proposta è da

ritenere manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 20 della legge 10 dicembre

1981, n. 741 (Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per

l'esecuzione delle opere pubbliche), e della legge della Regione

Sicilia 15 novembre 1982 n. 135 (Norme per l'attuazione dell'art. 20

della legge 10 dicembre 1981, n. 741. "Ulteriori norme per

l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere

pubbliche"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della

Costituzione, dal Pretore di Messina con ordinanza del 3 gennaio

1983.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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