Corte costituzionale

Ordinanza n. 279/1995

Altra decisione · depositata il 27/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

citata

  • art. 32Costituzione
  • art. 25d.P.R. 915/1982
  • art. 16d.P.R. 915/1982
  • art. 26d.P.R. 915/1982
  • art. 2legge 619/1994
  • art. 12legge 619/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 7

gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui

derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo di

combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti) e del

decreto-legge 7 novembre 1994 n. 619 (Disposizioni in materia di

riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo

in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei

rifiuti), promossi con due ordinanze emesse il 24 gennaio 1995 e il

23 novembre 1994 dal Pretore di Terni nei procedimenti penali a

carico di Rosi Ivana e di Santella Roberto iscritti rispettivamente

ai nn. 221 e 222 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 222 del 1995;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di due processi penali a carico di

soggetti imputati l'uno del reato di cui all'art. 25, primo comma, e

l'altro del reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e

nocivi), il Pretore di Terni ha sollevato, con ordinanze del 24

gennaio 1995 e 23 novembre 1994, di identico contenuto, questioni di

legittimità costituzionale, rispettivamente, del decreto-legge 7

gennaio 1995, n. 3 (Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui

derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo di

combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti) (reg.

ord. n. 221 del 1995) e del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619

(Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti) (reg.ord. n. 222 del 1995), in

riferimento agli artt. 3, 9, 10, 25 e 41 della Costituzione;

che entrambe le normative - che recano la medesima disciplina

nella materia, facendo parte di una serie di provvedimenti

legislativi urgenti decaduti e più volte reiterati - sono impugnate

nella loro "stesura integrale intesa nella sinergia inscindibile di

tutti gli articoli interconnessi, con particolare riferimento agli

artt. 2 e 12 e agli articoli ivi richiamati";

che il giudice rimettente osserva che la decretazione d'urgenza,

di cui ai provvedimenti impugnati, si porrebbe in contrasto con gli

invocati parametri costituzionali, in primo luogo, perché, con un

semplice espediente terminologico, talune sostanze, denominate

"residui" in luogo di rifiuti, verrebbero escluse dalla disciplina

del d.P.R. n. 915 del 1982, che regola anche i rifiuti da recuperare

e riutilizzare, ed in secondo luogo perché sarebbero sottratti a

qualsiasi procedura ed obbligo tutti quei "materiali che siano

quotati in borse merci o in listini e mercuriali ufficiali,

costituenti residui di produzione o di consumo", con ciò creandosi

addirittura una "zona franca" di sostanze (ulteriori, rispetto alla

categoria dei residui) del tutto priva di disciplina, perché il mero

attestato di quotazione di una camera di commercio ed una

"ricognizione positiva del Ministero dell'ambiente" sarebbero

sufficienti ad escludere, addirittura dalla più blanda categoria dei

residui quello che fino ad oggi è stato considerato un rifiuto;

che i decreti-legge impugnati porrebbero così, in attesa di future regolamentazioni, una disciplina transitoria che sottrae alla

disciplina dei rifiuti tutti i residui, anche tossici e nocivi,

definiti come materie prime secondarie dall'allegato I del decreto

ministeriale 26 gennaio 1990, senza considerare che la Corte

costituzionale con la sentenza n. 512/1990 ha annullato gran parte di

quel decreto;

che il numero dei c.d. residui "identificati" sarebbe stato,

poi, aumentato con decreto ministeriale 5 settembre 1994, il cui

allegato III, pur in assenza di strutture e organi di controllo

tecnici, comprenderebbe tutti i rifiuti industriali, considerati

quali "residui" se soltanto "destinabili" ad un "possibile",

imprecisato riutilizzo, mentre, in realtà, con le operazioni di

riciclo, si mascherano operazioni di incenerimento che, se riferite

ai rifiuti, sarebbero assoggettate alla severa disciplina del d.P.R.

n. 915 del 1982;

che, inoltre, taluni rifiuti sarebbero denominati residui

nonostante che non se ne preveda il riutilizzo in cicli produttivi,

come materie prime o come energia, perché sarebbero destinati anche

a riempire depressioni del terreno sotto forma di "ripristino

ambientale" (come avviene per le discariche) al di fuori da qualsiasi

controllo;

che, soprattutto, i decreti-legge creerebbero una moratoria

penale in un settore di forte incidenza sulla salute pubblica e

ambientale, "sanando" qualsiasi reato commesso in tema di "residui",

all'uopo utilizzando sia il decreto ministeriale del 1990 in gran

parte annullato dalla Corte costituzionale, sia le norme regionali di

favore;

che sarebbero così violati:

a) l'art. 41 della Costituzione, perché verrebbero favorite

le imprese che non hanno osservato la legge e penalizzati invece

quegli imprenditori che hanno sostenuto i costi di rilevanti

investimenti per adeguare i propri impianti e le proprie attività

alle esigenze di tutela ambientale, con ciò incidendo sulla libera

concorrenza tra imprese;

b) gli artt. 9 e 32 della Costituzione e quindi il diritto

alla salute, inteso anche quale diritto alla salubrità dell'ambiente

che verrebbe invece esposto in maniera incontrollata al degrado

dell'inquinamento;

c) l'art. 10 della Costituzione perché, attraverso il ricorso

ad una terminologia ("residui") diversa da quella comunitaria

("rifiuti destinati al recupero"), si prevederebbe per taluni

materiali un trattamento meno severo e, per certi versi, del tutto

privo di regolamentazione, con conseguente "mancata conformazione

dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto

internazionale riconosciute";

d) gli artt. 3 e 25 della Costituzione perché, attribuendosi

alle camere di commercio il potere di sottrarre alla disciplina

dettata per i rifiuti i materiali inseriti nei listini ufficiali, si

creerebbe un'inammissibile disparità di trattamento in materia

penale;

che in uno solo dei giudizi (reg. ord. n. 222 del 1995) è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo in primo luogo la

manifesta inammissibilità della questione, per non essere stato

convertito il decreto-legge n. 619 del 1994 impugnato, e

contestandone comunque nel merito la fondatezza;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

concernono norme identiche, di due decreti-legge succedutisi nel

tempo, sì che i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con

un'unica pronuncia;

che i decreti-legge 7 novembre 1994 n. 619 e 7 gennaio 1995 n.

3, impugnati nell'intero testo e "con particolare riferimento agli

artt. 2 e 12 ed agli articoli ivi richiamati", non sono stati

convertiti in legge entro il termine di sessanta giorni dalla loro

pubblicazione, come risulta dai relativi comunicati pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, n. 5 del 7 gennaio 1995 e n. 57

del 9 marzo 1995;

che, successivamente, sono stati emanati il decreto-legge 9

marzo 1995 n. 66 (anch'esso non convertito nei termini di legge, v.

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio

1995) e il decreto-legge 10 maggio 1995 n. 162 (Disposizioni in

materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o

di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione,

nonché in materia di smaltimento dei rifiuti), quest'ultimo tuttora

in vigore che "reitera" i precedenti, ma la cui disciplina è in

parte diversa rispetto a quella vigente al tempo delle ordinanze di

rinvio e denunciata di incostituzionalità (v., in particolare, gli

artt. 1, 2 e 3 concernenti, rispettivamente, il "campo di

applicazione", le "esclusioni" e le "definizioni" della disciplina);

che pertanto, essendo mutato il quadro normativo, gli atti vanno

restituiti al giudice del rinvio perché valuti se, alla luce della

nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti, nei

giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Terni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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