Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal pretore di Brescia nei confronti

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sorto a

seguito dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre

1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e

dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,

n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente

utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore

previdenziale), proposto con ricorso depositato il 1 febbraio 1997 e

iscritto al n. 70 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il pretore di Brescia in funzione di giudice del

lavoro, con ordinanza pronunciata "fuori udienza" e asserendo di

avere pendenti innanzi a sé "oltre 2.400 ... giudizi (ivi compresi

quelli sospesi a seguito di ordinanze di trasmissione alla Corte

costituzionale di questioni di legittimità costituzionale rilevate

d'ufficio)" - giudizi nei quali viene richiesta l'applicazione

dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, "nella versione

creata dalla Corte con la sentenza n. 495 del 1993", nonché

dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come

integrato a seguito della sentenza della Corte n. 240 del 1994 - ha

sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei

confronti delle due Camere del Parlamento, in relazione all'art. 1,

commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), che disciplinano,

rispettivamente, le modalità di pagamento delle somme maturate a

titolo di integrazione delle pensioni, in seguito alle richiamate

sentenze della Corte, i soggetti cui spetta il diritto a percepire

detti arretrati, l'estinzione dei giudizi in corso e l'inefficacia

delle sentenze non ancora passate in giudicato, e all'art. 1, comma

6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni

urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a

sostegno del reddito e nel settore previdenziale), che reca la

sanatoria degli effetti di una serie di decreti-legge decaduti, il

cui art. 1 era dello stesso tenore delle norme riprodotte nell'art.

1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, secondo il ricorrente, il legislatore avrebbe leso le

attribuzioni del potere giudiziario, garantite dagli artt. 101, 102 e

104 della Costituzione, in quanto, disponendo l'estinzione dei

giudizi in corso, anziché dettare quelle regole generali e astratte

che sono tipiche della legge e che il giudice è tenuto ad applicare

attraverso l'interpretazione, avrebbe sostituito alla decisione del

giudice una statuizione legale;

che la violazione delle norme costituzionali sarebbe ancora più

evidente perché il momento dell'estinzione dei giudizi non è

connesso all'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei

crediti attribuiti, con inosservanza anche degli artt. 24 e 25 della

Costituzione in riferimento alle posizioni giuridiche degli

interessati;

che sarebbe altresì violato l'art. 113 della Costituzione,

perché l'estinzione dei giudizi non consentirebbe ai ricorrenti di

agire contro gli atti di diniego dell'INPS, con "invasione illecita

della specifica attribuzione dell'organo di giurisdizione ordinaria

(giudice del lavoro in sede di merito e di legittimità) competente a

conoscere delle domande spiegate dai ricorrenti contro l'INPS";

che, ad avviso del ricorrente, il conflitto sarebbe ammissibile,

sussistendo sia la legittimazione attiva del giudice, quale

espressione del potere "diffuso" riconosciuto dalla giurisprudenza

costituzionale, sia la legittimazione passiva delle Camere, in quanto

unico organo titolare del potere di emanare le norme contestate, sia

il requisito oggettivo del conflitto, richiedendosi alla Corte di

valutare la legittimità di norme che privano l'autorità giudiziaria

della funzione sua propria;

che sussisterebbe l'interesse del potere ricorrente, inteso non

come interesse "proprio della parte" che propone il conflitto, ma

come interesse "generale ed assoluto" in quanto diretto a tutelare la

legalità dell'ordinamento e la corrispondenza alla Costituzione

degli atti dei diversi organi dello Stato;

che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, non

sarebbe richiesto il collegamento con uno specifico giudizio in

corso, anche se nel caso di specie tale correlazione sarebbe

dimostrata dalla pendenza di numerose controversie (oltre 2400), né

la proponibilità del conflitto sarebbe preclusa dal permanere del

"potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio questioni di

legittimità costituzionale a carico delle norme che determinano

l'eliminazione della funzione giurisdizionale, sostituendosi ad

essa";

che, secondo il ricorrente, i due rimedi (conflitto di

attribuzione e questione di legittimità costituzionale) non solo non

sono incompatibili, ma concorrono allo stesso fine, sì che

"l'utilizzazione già avvenuta dell'uno, non può precludere la

liceità del ricorso anche all'altro rimedio, non operando gli stessi

allo stesso livello e con la stessa efficacia";

che, in prossimità della camera di consiglio, il giudice

ricorrente ha depositato una memoria a ulteriore sostegno

dell'ammissibilità del conflitto;

Considerato che il pretore di Brescia ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti delle due Camere

del Parlamento, in relazione all'art. 1, commi 181, 182 e 183, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 1, comma 6, della legge 28

novembre 1996, n. 608;

che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in camera di

consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in

quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza;

che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 -

concernendo, il primo, le modalità di pagamento delle somme,

maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici

erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza

dell'applicazione delle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n.

240 del 1994 e, il secondo, la titolarità del diritto al pagamento

delle somme anzidette nonché l'esclusione dalla loro determinazione

degli interessi e della rivalutazione monetaria - sono per il loro

contenuto evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attribuzioni

costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusivamente una

disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica;

che il comma 183 del medesimo art. 1 della legge n. 662 del 1996

- stabilendo che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore

della legge stessa, aventi a oggetto le questioni di cui ai commi 181

e 182, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle

spese fra le parti e che le sentenze non ancora passate in giudicato

restano prive di effetti - contiene norme, disciplinanti direttamente

l'esercizio della giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può

essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi a

sé pendenti; che, quindi, per l'eventualità che il giudice stesso

dubiti della legittimità costituzionale delle norme medesime (anche

sotto il profilo della possibile lesione della propria sfera di

attribuzioni), l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal

conflitto, vale a dire la questione incidentale di legittimità

costituzionale, eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a norma

degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della

legge n. 87 del 1953;

che le stesse considerazioni valgono anche per la parte in cui il

conflitto è proposto in relazione all'art. 1, comma 6, della legge

n. 608 del 1996, norma di sanatoria degli effetti di precedenti

decreti-legge non convertiti, aventi i medesimi contenuti dei

contestati commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge n. 662 del

1996;

che, d'altra parte, le ragioni che indussero questa Corte, nella

sentenza n. 161 del 1995, ad ammettere che, in casi eccezionali di

"situazioni non più reversibili né sanabili" e in vista della

tempestività della garanzia costituzionale di diritti fondamentali,

il conflitto di attribuzioni possa affiancarsi al sindacato

incidentale non valgono, all'evidenza, nel caso in esame in cui si

chiede di riconoscere al giudice il potere di adire la Corte tramite

lo strumento previsto a tutela dell'integrità dell'ambito delle sue

competenze costituzionali, quando già dispone della possibilità di

attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità della legge;

che, pertanto, il conflitto in esame è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato proposto dal pretore di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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