Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/12/1984 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5

della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza

dell'impiego del gas combustibile), promosso con l'ordinanza emessa il

9 gennaio 1981 dal Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico

di ignoti, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1981 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel corso di procedimento penale a carico di ignoti,

il Pretore di Varallo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n.

1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), così

come integrati dal D.M. 7 giugno 1973 (Approvazione e pubblicazione di

Tabella UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083), in

riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui la normativa

denunciata esclude dall'ambito di applicazione delle prescrizioni di

sicurezza gli apparecchi del tipo A) di cui alla tabella UNI-CIG

7166.73 punto 2.2.2. del D.M. citato (e cioè gli apparecchi di

riscaldamento indipendenti non collegati ad un condotto o ad un

dispositivo speciale per l'evacuazione dei prodotti della combustione),

con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all'art.

5 della legge n. 1083 del 1971 ai produttori di siffatti apparecchi,

esonerati dall'osservanza delle misure per la salvaguardia della

sicurezza, previste per le apparecchiatura del tipo B) e C);

che, con l'ordinanza in esame, questa Corte viene in definitiva,

sollecitata a completare, con una decisione additiva, la disciplina

penale delineata - in modo che il giudice a quo ritiene lacunoso -

dalla legge n. 1083 del 1971 integrata dal D.M. 7 giugno 1973,

estendendo la sfera di applicazione della normativa alla realizzazione

degli apparecchi del tipo A) sopra richiamati;

che, con costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo

ordinanza n. 11 dell'anno 1984), iniziative dirette a sollecitare

pronunce additive siffatte in materia penale sono state ritenute

inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione

di legittimità costituzionale al detto fine sollevata dal giudice a

quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6

dicembre 1971, n. 1083, integrati dal D.M. 7 giugno 1973, sollevata dal

Pretore di Varallo con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRACESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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