Tutti i materiali, ((...)) le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. ((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.))

Testo vigente dal 10 aprile 2019

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/1984

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1984

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della l. 6 dicembre 1971 n. 1083, integrati dal d.m. 7 giugno 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., sul rilievo che le norme citate rendono inapplicabile la sanzione penale di cui all'art. 5 ai produttori di apparecchi di riscaldamento indipendenti; ciò in quanto si sollecita così una pronuncia additiva in materia penale.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 1 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile · Art. 3 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2019

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 10 aprile 2019. 2 parole tolte, 53 parole aggiunte.

Tutti i materiali, tolto: gli apparecchi,aggiunto: ... le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezzaaggiunto: . Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1083~art1 · fonte del testo

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