Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 commi primo

e secondo della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico

dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Cossu Luigi ed altro e Amministrazione

del Tesoro ed altre iscritta al n. 1055 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis

dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1984 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Anelli Carlo e s.p.a. Cantieri Navali

Riuniti ed altri iscritta al n. 1216 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis

dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Di Salvo Eduardo e Amministrazione del

Tesoro dello Stato iscritta al n. 1231 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di costituzione di Cossu Luigi ed altro e Anelli

Carlo;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 nel giudizio

in cui Cossu Luigi Cons. di Stato e Pier Giorgio Ferri Avvocato dello

Stato avevano chiesto al Tribunale di Roma dichiararsi l'obbligo delle

convenute Amministrazioni della Difesa e del Tesoro e della s.p.a.

Cantieri Navali Riuniti di corrispondere loro il compenso dovuto per

aver ricoperto la qualità di membri del collegio arbitrale investito

della controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min.

Difesa senza operare la ritenuta dell'80% prevista dall'art. 15 commi

primo e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97 all'uopo sollevando questione

d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., di

detta norma (ordinanza notificata il 22 maggio e comunicata il 22

luglio; pubblicata nella G.U. n. 34 bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta

al n. 1055 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha dichiarato rilevante e non

manifestamente infondata la questione rinviandone l'esame a questa

Corte avanti la quale si è costituito giusta delega in margine

all'atto di deduzioni depositato il 26 febbraio 1985 l'avv. G. Sciacca

chiedendo nell'interesse del Cossu e del Ferri dichiararsi

l'incostituzionalità della impugnata disposizione, II) che con

ordinanza emessa il 14 giugno 1984 nel giudizio in cui il prof. Carlo

Anelli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato aveva chiesto al

Tribunale di Roma voler dichiarare il diritto di esso attore a

percepire l'intero compenso per l'opera prestata in qualità di

presidente del collegio arbitrale investito della cognizione della

controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min. Difesa,

previa dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione

d'incostituzionalità dell'art. 15 commi primo e secondo l. 2 aprile

1979 n. 97 nella parte in cui dispone il versamento a favore del Min.

Tesoro dell'80% del compenso spettante agli arbitri che rivestono la

qualifica di magistrati o avvocati di Stato in riferimento agli artt.

3, 36 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 4 e comunicata il 19 ottobre

1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20 marzo 1985 e iscritta al

n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale, nel contraddittorio della s.p.a.

Cantieri Riuniti Navali e dei Ministeri Difesa e Tesoro, ha dichiarato

rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione

rinviandone l'esame a questa Corte, avanti la quale si è costituito,

giusta delega in margine all'atto depositato l'8 novembre 1984, l'avv.

Filippo Bracci chiedendo dichiararsi nell'interesse dell'Anelli

l'incostituzionalità della impugnata disposizione, III) che con

ordinanza emessa il 6 luglio 1984 nel giudizio in cui il magistrato

ordinario Eduardo Di Salvo, premesso che aveva esercitato funzioni di

componente del collegio arbitrale investito della cognizione della

controversia tra l'Istituto autonomo Case Popolari di Ragusa e Nello

Barbagallo e che quest'ultimo aveva, ai sensi dell'art. 15 commi primo

e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97, provveduto a versare

all'Amministrazione del Tesoro l'80%, pari a L. 8.307.690, del compenso

in suo favore per l'opera prestata, aveva chiesto accertarsi l'obbligo

dell'Amministrazione di corrispondergli quanto percepito, all'uopo

sollevando questione d'incostituzionalità della disposizione in

riferimento agli artt. 3, 36, 24 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 15

e comunicata il 23 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20

marzo 1985 e iscritta al n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha

dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione

rinviandone l'esame a questa Corte avanti la quale nessuna delle parti

del giudizio a quo si è costituita.

Considerato che con sent. 23 aprile 1985, n. 116 questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale della impugnata

disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre incidenti, iscritti ai nn. 1055, 1216 e 1231 R.O.

1984,

dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità

costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanze 6 aprile

1984, 14 giugno 1984 e 6 luglio 1984, dei commi primo e secondo

dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi degli arbitrati)

della l. 2 aprile 1979 n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei

magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed

amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli

avvocati dello Stato) già dichiarati incostituzionali con sent. 23

aprile 1985, n. 116.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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