Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1995

Altra decisione · depositata il 20/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 9/1995
  • art. 6legge 9/1995
  • art. 7legge 9/1995

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge

16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle

pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in

pubbliche fognature), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio

1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Grasso

Francesco ed altro, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza del 25 gennaio 1995 la Corte di

cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli articoli 3, comma 1, 6, comma 2, e 7, commi 3 e 5, del

decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 (Modifiche alla disciplina degli

scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che

non recapitano in pubbliche fognature), in riferimento agli articoli

3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione;

che, secondo l'ordinanza di rinvio, un primo profilo di

illegittimità costituzionale è ravvisabile nel contrasto, reputato

irragionevole, tra quanto dispone l'art. 6, comma 2, del citato

decreto-legge, che non prevede più come reato bensì come illecito

amministrativo l'ipotesi di scarico civile e delle pubbliche

fognature non autorizzato (art. 21, ultimo comma, della legge n. 319

del 1976), e quanto stabilisce il successivo art. 7 del decreto, il

quale introduce una sanatoria con effetti estintivi del reato (comma

5) anche per gli scarichi da insediamenti civili e assimilati (comma

3): è contraddittoria e praticamente inapplicabile una disciplina

che da un lato depenalizza una fattispecie e dall'altro prevede un

meccanismo di sanatoria con effetti estintivi, che viceversa suppone

la persistente illiceità penale dei medesimi fatti;

che un secondo profilo di censura è incentrato dalla Corte di

cassazione sull'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 1995,

che, nel modificare il terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319

del 1976, reca una clausola di salvezza delle disposizioni penali "di

cui al primo ed al secondo comma" dello stesso art. 21; statuizione,

questa, che manifesterebbe l'intenzione di conservare i reati di

scarico senza autorizzazione, ma che risulterebbe per altro verso

incoerente con l'operata depenalizzazione della fattispecie

concernente gli scarichi civili e delle pubbliche fognature, ora

regolata dall'ultimo comma dell'art. 21 citato, determinando

incertezza ed equivocità circa l'effettivo ambito applicativo e la

portata della nuova disciplina rispetto ai principi-cardine della

legge n. 319 del 1976, indicativi dell'esigenza di sottoporre a

regolamentazione unitaria, attraverso lo strumento autorizzatorio,

ogni tipo di scarico;

che, infine, è sollevata dalla Corte di cassazione questione di

costituzionalità relativamente al divario di trattamento che,

nell'assunto della avvenuta depenalizzazione della fattispecie di

scarico civile e delle pubbliche fognature non autorizzato, a norma

del nuovo ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976 ( ex

art. 6, comma 2, del decreto), viene a stabilirsi riguardo

all'ipotesi di apertura di analogo scarico prima che l'autorizzazione

richiesta sia stata concessa, ipotesi, quest'ultima, tuttora

sanzionata penalmente dall'art. 23 della citata legge n. 319 del

1976; tale difforme trattamento risulterebbe ingiustificato, data la

maggior gravità dell'ipotesi degradata ad illecito amministrativo

rispetto a quella assunta a termine di raffronto, tuttora di rilievo

penale;

Considerato che il decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, del quale

fanno parte le norme impugnate, non è stato convertito in legge

entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come

risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del

18 marzo 1995;

che, successivamente, è stato emanato il decreto-legge 17 marzo

1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche

fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche

fognature), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 maggio 1995, n. 172;

che nella sua configurazione definitiva la disciplina in

argomento, quale recata dal citato decreto-legge n. 79 del 1995 di

"reiterazione" del precedente n. 9 del 1995, risulta mutata rispetto

a quella applicabile al tempo dell'ordinanza di rinvio e denunciata

di incostituzionalità, in particolare per il definitivo venir meno

della disciplina dell'autorizzazione in sanatoria (già contenuta

nell'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1995, e poi nei commi da 2 a 7

dell'art. 7 del decreto-legge n. 79 del 1995, soppressi in sede di

conversione) nonché per ulteriori modifiche aggiuntive introdotte

nel corpo delle disposizioni della legge n. 319 del 1976 quali

novellate o sostituite con gli articoli 3 e 6 del decreto-legge da

ultimo emanato, solo parzialmente corrispondenti agli articoli 3 e 6

di quello impugnato dalla Corte di cassazione;

che pertanto, essendo mutato il complessivo quadro normativo

applicabile in rapporto alla fattispecie dedotta nel processo

principale, gli atti vanno restituiti al giudice a quo perché valuti

se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano

tuttora rilevanti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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