Corte costituzionale

Ordinanza n. 270/1983

Altra decisione · depositata il 26/09/1983 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e

successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in materia di

edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

promossi dalla Corte d'appello di Trento con ordinanze emesse il 26

febbraio e il 14 ottobre 1980, il 10 febbraio, il 17 marzo, il 23

giugno, il 7 luglio, il 10 novembre e il 15 dicembre 1981 e il 16

febbraio (due ordinanze), il 16 marzo (due ordinanze), l'11 maggio, il

7 aprile e il 15 giugno 1982, rispettivamente iscritte al n. 895 del

registro ordinanze 1980, ai nn. 7, 457, 528, 566 e 703 del registro

ordinanze 1981 ed ai nn. 89, 128, 235, 252, 369, 370, 473, 617 e 621

del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 70, 91, 290, 325 e 332 del 1981 e nn. 40, 178, 206,

262, 303 e 310 del 1982.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1983 il Giudice relatore

Antonio La Pergola;

udito l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto che la Corte d'appello di Trento nel corso di vari

procedimenti di opposizione alla determinazione dell'indennità di

esproprio di immobili, ai sensi della legge della Provincia di Trento

n. 31 del 1972, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28 di detta legge e successive modificazioni, in riferimento

agli artt. 3, 42 e 53 Cost.;

che la norma censurata dispone che la detta indennità di

espropriazione corrisponda:

- per le aree esterne ai centri edificati, al prezzo che deve

essere attribuito all'area quale terreno agricolo, considerato libero

da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto

di esproprio e secondo il tipo di coltura ivi in atto;

- per le aree comprese nei centri edificati, al valore agricolo

massimo della coltura più redditizia tra quelle che, nel comprensorio

della Valle dell'Adige, coprono una superficie superiore al 5% su

quella coltivata nel comprensorio stesso; tale valore, determinato nei

modi previsti dalla legge è poi moltiplicato per due, due e cinque e

tre, secondo la popolazione del territorio comunale in cui si trova

l'area espropriata;

che, ad avviso del giudice remittente, il criterio per il calcolo

dell'indennizzo, adottato dal legislatore provinciale, lede gli

invocati parametri costituzionali, in quanto non tien conto del valore

edificatorio delle aree espropriate, alle quali è infatti attribuito

valore di terreno agricolo: laddove si tratterebbe, in ogni caso, di

terreni che, non importa se interni o esterni al centro edificato, sono

già interessati dal processo di urbanizzazione e perciò stesso dotati

di attitudine edificatoria;

che si prospetta, altresì, la lesione dell'art. 53 Cost., qualora

il programma di intervento dell'edilizia abitativa, in funzione del

quale è operato l'esproprio comprenda - a norma dell'art. 2, n. 6,

della legge provinciale n. 31/72 - la costruzione di case abitative da

parte di singoli e di cooperative edilizie, sia a proprietà indivisa,

sia a proprietà individuale: deducendosi che, in questo caso,

l'espropriazione non è giustificata da alcun motivo di interesse

generale, ma concreta un coattivo trasferimento di proprietà da un

privato ad un altro, di cui fa gravare il costo, in via anomala, sul

soggetto espropriato;

ritenuto che la rilevanza della proposta questione è dedotta dal

giudice a quo sull'assunto che il valore edificatorio dell'area

espropriata sarebbe comunque superiore al valore agricolo contemplato

nella disposizione censurata anche là, dove, ai sensi di detta

disposizione, vengono in rilievo i correttivi del valore agricolo di

base;

che la non manifesta infondatezza della questione è in sostanza

argomentata in riferimento alla sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte,

dalla quale risulterebbe che il mancato riferimento al valore

edificatorio delle aree espropriate implica un vizio di astrazione

dalla realtà, perché il legislatore prescinderebbe dalle effettive

caratteristiche e dalla conseguente possibilità di utilizzazione del

bene ablato, col duplice risultato di offendere la previsione

costituzionale di un serio ristoro dell'espropriato e lo stesso

principio di uguaglianza, in relazione al trattamento degli interessati

dal provvedimento di esproprio;

ritenuto che nel giudizio instaurato con l'ordinanza n. 895/80 si

è costituita la Provincia di Trento;

che la difesa della Provincia eccepisce la inammissibilità della

questione, prima ancora di dedurne la infondatezza;

che la questione è ad avviso della Provincia irrilevante, perché

proposta con riguardo ad aree che il giudice a quo assume come

edificabili, mentre tali esse non sarebbero, dovendo la vocazione

edificatoria risultare da una scelta dell'autorità amministrativa

preposta al governo del territorio, la quale, nella specie,

difetterebbe;

che nel merito la questione risulterebbe infondata, essendo il

principio - cardine della legge provinciale quello di vietare che nel

calcolo dell'indennizzo si tenga conto della utilizzazione dell'area ai

fini edificatori, nonché dell'esistenza nella zona di opere di

urbanizzabilità: principio, si assume, comune a tutta la legislazione

in materia di esproprio, e ritenuto conforme a Costituzione da questa

Corte anche nella sentenza n. 5/80, invece invocata dal giudice a quo a

sostegno delle proprie deduzioni;

che l'asserita violazione degli artt. 42 e 3 Cost., non

sussisterebbe, in quanto - diversamente dall'art. 16 della legge n.

865 del 1971, dichiarata costituzionalmente illegittimo dalla Corte con

la pronunzia testé ricordata - la disposizione in esame prevede come

criterio del calcolo di indennizzo non il valore agricolo medio, bensì

altro sistema, diretto a garantire l'espropriato, sia col fare

riferimento al concreto valore del bene ablato, sia con l'adottare un

articolato congegno di correttivi di tale valore, grazie al quale si

assicura la congruità dell'indennizzo e si elimina il rischio di

liquidazioni differenziate e sperequate nelle diverse zone;

che, sempre secondo la Provincia, ricevendo il soggetto espropriato

quanto gli spetta per il sacrificio subito, deve, altresì, escludersi,

riguardo alla censura concernente l'art. 53 Cost., alcuna indebita

imposizione fiscale a suo carico;

ritenuto che con ordinanza 617/1982 analoga questione è stata

sollevata dalla Corte di Cassazione in riferimento, oltre che agli

artt. 3 e 42, all'art. 24 Cost.;

che, quanto alla prospettata violazione di quest'ultimo parametro,

il giudice a quo lamenta l'accertamento automatico del bene sottoposto

ad espropriazione "in base a tabelle precostituite" dall'apposita

Commissione, in ordine alle quali non sarebbe consentito un sindacato

di "merito", secondo la caratteristica disciplina dell'atto

amministrativo, e perciò senza le garanzie del procedimento

giurisdizionale;

che la difesa della Provincia, intervenuta anche in questo

giudizio, deduce, con riferimento alla presunta violazione degli artt.

3 e 42 Cost., la inammissibilità e la infondatezza della questione,

sostanzialmente con gli stessi argomenti sopra richiamati riguardo ai

provvedimenti di rimessione della Corte d'appello di Trento;

che, ad avviso della Provincia, è da escludere anche la pretesa

violazione dell'art. 24 Cost., in quanto l'invocato precetto

costituzionale riguarda i procedimenti giurisdizionali di carattere

decisorio o i procedimenti istruttori o preistruttori, strettamente

connessi e preordinati alla attività giurisdizionale, ma non si

estende a considerare momenti anteriori da cui, come accadrebbe nella

specie, il giudizio trae origine;

considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano la medesima

questione e che i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e

congiuntamente decisi;

considerato che nelle more del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge provinciale 2 maggio 1983,

n. 14 ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di

espropriazione");

che l'art. 1 di detta legge prevede varie modifiche della procedura

prescritta per l'esproprio e del regime indennitario, e detta in

sostituzione del precedente un nuovo testo dell'art. 28, relativo ai

criteri per il calcolo dell'indennizzo;

che l'art. 2 della stessa legge stabilisce in quali casi gli organi

competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennità;

che spetta ai giudici remittenti valutare se e come queste più

recenti norme di legge trovino applicazione nei casi di specie;

che gli atti dei giudizi vanno pertanto restituiti a detti giudici

perché, alla stregua della normativa sopravvenuta, essi riesaminino

la rilevanza delle dedotte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari