Corte costituzionale

Ordinanza n. 264/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, primo

comma, lett. a), e 7, primo, secondo e quarto comma, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promosso

con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Treviso, sul ricorso proposto dall'Associazione

Professionale Greggio Pietro ed altri, iscritta al n. 1026 del registro

ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 32 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella cameta di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che, con ordinanza pervenuta alla Corte solo il 5

settembre 1984 (ma emessa il 2 febbraio 1979), la Commissione

tributaria di primo grado di Treviso ha denunciato gli artt. 1, primo

comma, lett. a) e 7, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R.

599/1973, in riferimento agli artt. 3 e 35, oltreché 53, della

Costituzione, "nelle parti rispettivamente in cui non sono compresi

nell'esclusione dell'imponibile anche i redditi di lavoro autonomo o

nelle parti in cui non è stabilito un trattamento differenziato tra il

reddito di lavoro autonomo ed il reddito di impresa";

che l'Avvocatura di Stato - per il Presidente del Consiglio dei

ministri, intervenuto nel giudizio relativo a detta ordinanza - ha

concluso per l'infondatezza della impugnativa.

Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, la Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale (dell'art. 4, n. 1 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 e) dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 599, "in quanto non escludono i redditi di lavoro

autonomo che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta

locale sui redditi"; e quanto all'art. 7 dello stesso d.P.R. 599 (anche

in quella sede denunciato per irragionevole parificazione di situazioni

differenziate) ha ritenuto che "non occorre che negli stessi termini ne

venga pronunciato l'annullamento poiché la disciplina delle deduzioni

a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante circa i

rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in

forza della dichiarazione di illegittimità parziale della disciplina

riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,

secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo,

secondo e quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (istituzione e

disciplina dell'ILOR) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53

Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:264 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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