Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1998

Altra decisione · depositata il 09/07/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7-ter e

7-septies, commi 1 e 2, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

introdotti dall'art. 7 del d.-l. 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea) e

dall'art. 7-quinquies, comma 5, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come introdotto, dal

d.-l. 18 novembre 1995, n. 489 (identico titolo), promossi con tre

ordinanze, la prima, emessa il 2 aprile 1996 dal pretore di Vercelli,

e le altre due il 15 gennaio 1996 dal Tribunale amministrativo per la

Sicilia, sezione distaccata di Catania, rispettivamente iscritte ai

nn. 398, 678 e 679 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 42, prima serie

speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del giudizio direttissimo, instaurato a

seguito dell'udienza di convalida dell'arresto di un cittadino

iugoslavo, imputato del reato di cui all'art. 7-septies, commi 1 e 2,

del d.-l. 19 marzo 1996, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di

politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e

soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non

appartenenti all'Unione europea) (recte: dell'art. 7 del d.-l. n. 132

del 1996, in quanto introduce l'art. 7-septies nel testo del d.-l. 30

dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), il pubblico ministero, dopo

aver concluso per la condanna, ha chiesto l'espulsione dell'imputato

ai sensi dell'art. 7-ter del predetto d.-l. n. 132 del 1996;

che il pretore di Vercelli, investito del processo, ha sollevato

d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale del citato d.-l. n. 132 e,

in particolare, degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter (recte:

dell'art. 7 del d.-l. n. 132 del 1996, che integra con gli artt.

7-septies e 7-ter il citato d.-l. n. 416 del 1989);

che, secondo quanto premette il rimettente, il reato di cui al

comma 2 del citato art. 7-septies appare costituito dagli stessi

elementi materiali della contravvenzione di cui al comma 1, al quale

si aggiunge soltanto la circostanza dell'avvenuta ricezione della

notifica del provvedimento di espulsione;

che, per attribuire a tale disposizione un significato conforme

al principio di ragionevolezza, essa dovrebbe interpretarsi in modo

da conferire alla condotta tipica una reale offensività, tale da

giustificare la diversità di trattamento penale così introdotta;

che in questa prospettiva sarebbe necessaria la definitività del

decreto di espulsione, il che nella specie non è, palesandosi il

rischio che - annullato l'atto amministrativo - venga meno il

presupposto della punibilità del fatto come delitto;

che la questione sarebbe rilevante, perché il provvedimento di

espulsione, notificato all'imputato, non ha il carattere di

definitività;

che sarebbe non manifestamente infondata, in quanto

determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento

sanzionatorio fra la previsione del primo e quella del secondo comma

dell'art. 7-septies;

che con la stessa ordinanza il pretore di Vercelli ha denunciato

l'art. 7-ter, inserito nel già citato art. 7 del d.-l. n. 132 del

1996;

che, infatti, tale disposizione, aggiunta alle previsioni del

d.-l. n. 416 del 1989, introduce nei confronti dei soli cittadini

stranieri un tipo di espulsione, a richiesta di parte, che vale a

integrare una nuova figura di misura cautelare di tipo personale;

che essa contrapporrebbe l'ipotesi dello straniero arrestato in

flagranza a quella dello straniero assoggettato alla misura cautelare

custodiale, attribuendo al giudice il potere, attivabile su richiesta

di qualcuno dei soggetti di cui al comma 4, di disporre l'espulsione

nei confronti dell'arrestato in flagranza al quale non venga

applicata la misura cautelare, ai sensi dell'art. 272 ss. del codice

di rito penale;

che la disposizione in esame renderebbe possibile applicare la

misura espulsiva su richiesta del pubblico ministero senza obbligo di

motivazione, sì che il potere conferito alla pubblica accusa non

sarebbe legato al fatto-reato e alla necessità di soddisfare le

esigenze cautelari;

che il giudice, privato di poteri valutativi, sarebbe indotto,

inevitabilmente, ad accogliere l'istanza;

che pertanto si profilerebbe, da un lato, la lesione del

principio di uguaglianza, per l'ingiustificata disparità di

trattamento dello straniero nei confronti del cittadino italiano, il

quale - in caso di arresto non convalidato - beneficerebbe della

semplice liberazione, e verrebbe in rilievo, dall'altro, la lesione

dei principi dell'inviolabilità personale e del diritto di difesa,

non potendo la disposizione censurata porre alcun limite al potere di

arresto né permettere di controllare la correttezza del suo

esercizio (rispettivamente, artt. 13, terzo comma, e 24 della

Costituzione);

che nel corso di altri due distinti giudizi amministrativi,

promossi da altrettanti cittadini extracomunitari per l'annullamento

dei relativi decreti di espulsione dal territorio dello Stato, il

Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato, in

riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo

comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del d.-l. n. 489 del 1995, in quanto introduce nel testo

del d.-l. n. 416 del 1989 l'art. 7-quinquies;

che, in particolare, un ricorso era stato depositato presso la

segreteria del Tribunale oltre il termine perentorio di tre giorni

dall'avvenuta notifica, mentre l'altro, depositato nel termine, era

stato notificato oltre i sette giorni dalla conoscenza del decreto di

espulsione;

che, in entrambi i giudizi, il giudice a quo ha sollevato

l'identica questione di legittimità costituzionale, censurando la

disposizione nella parte in cui stabilisce termini "abnormemente

brevi per la notifica ed il successivo deposito del ricorso

giurisdizionale da parte di cittadini extracomunitari colpiti da

provvedimenti espulsivi (o ad essi prodromici)";

che, secondo quanto osserva il rimettente, la questione sarebbe

rilevante nei due procedimenti, poiché - ove la disposizione non sia

ritenuta costituzionalmente illegittima - il giudice dovrebbe tenerne

conto e dichiarare, conseguentemente, i ricorsi irricevibili, per

tardività della notifica o per tardivo deposito;

che essa violerebbe l'art. 2 della Costituzione, il quale

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra cui il

diritto "al giusto processo" e quello "all'effettività della

difesa";

che tale parametro sarebbe violato, perché verrebbe concesso al

cittadino extracomunitario, quale destinatario del decreto espulsivo,

il brevissimo termine di sette giorni per l'impugnativa del

provvedimento e di soli tre giorni per il deposito, presso la

segreteria, del ricorso notificato (con la relata apposta in calce);

che la disposizione censurata menomerebbe la garanzia del diritto

al giusto processo e quello all'effettività della difesa, poiché

termini così brevi (del tutto anomali nell'ordinamento processuale)

finirebbero per ostacolare, in concreto, le possibilità di difesa

per quanti non conoscono la lingua italiana, si trovino in località

dove non esistono studi legali specializzati o dove non ha sede il

Tribunale amministrativo regionale con il relativo ufficio notifiche;

che l'assoluta inadeguatezza del termine per la notifica

comporterebbe anche l'incongruità di quello per il deposito del

ricorso notificato;

che quest'ultimo ostacolerebbe l'esercizio del diritto di difesa,

perché la parte, al fine di evitare la scadenza del termine,

dovrebbe recarsi "ogni due giorni" presso il competente ufficio

notifiche per accertarsi se il ricorso notificato sia "tornato" e,

dunque, possa essere ritirato per l'adempimento del deposito;

che vi sarebbe altresì violazione dell'art. 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, perché risulterebbe pregiudicato

l'esercizio del diritto di azione e quello di difesa, oltre ogni

ragionevole possibilità, con lesione del diritto alla tutela

giurisdizionale per gli extracomunitari nei confronti della pubblica

amministrazione;

che per le identiche ragioni la norma paleserebbe un contrasto

con l'art. 113, primo comma, anche nel combinato disposto con gli

artt. 2 e 24 della Costituzione.

Considerato che le ordinanze citate riguardano le disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

di cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, emanate

con i decreti legge nn. 489 del 1995 e 132 del 1996;

che i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che tutti i decreti-legge, oggetto di censura, non sono stati

convertiti in legge entro il prescritto termine di 60 giorni, per cui

hanno perso efficacia sin dall'inizio;

che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati dopo l'ultimo

della serie, quello n. 477 del 1996, ha fatto seguito l'art. 1 della

legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli

atti e dei provvedimenti adottati, facendo salvi gli effetti e i

rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti e disponendo, in

particolare, la salvezza delle cause di non punibilità e di

estinzione dei reati, nonché quelle che escludono l'applicazione di

altri tipi di sanzioni;

che, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha

dettato una nuova normativa per la regolamentazione della materia;

che, come già deciso con l'ordinanza n. 252 del 1997, è

necessario restituire gli atti ai giudici a quibus affinché valutino

se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Vercelli e al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:263 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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