Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con

modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per

il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa

il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento vertente

tra il Condominio di Piazza Gentili, 12, Palermo e Fiandaca Federico,

iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Pretore di Palermo ha sollevato, con ordinanza

emessa il 14 dicembre 1994, questione di legittimità costituzionale

- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 11,

comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in

legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della

finanza pubblica), nella parte in cui non esclude l'applicabilità

della proroga biennale dei contratti di locazione, ivi prevista, in

favore del condominio che intenda destinare l'immobile ad alloggio

del portiere;

che il giudice a quo era stato adito da un condominio locatore,

il quale aveva citato il conduttore per la convalida dello sfratto

per finita locazione contestualmente intimatogli, successivamente

allegando in udienza tale esigenza di destinazione;

che, a parere del Pretore remittente, dalla mancanza di tutela

dell'obbligo giuridico che imporrebbe all'attore di assicurare la

disponibilità dell'alloggio, deriverebbero una lesione del principio

di parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui è

possibile far valere la necessità nonché una menomazione del

diritto di agire;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice a quo rappresenta come necessità la

mera intenzione del locatore di destinare l'immobile ad alloggio del

portiere, erroneamente richiamandosi al vigente C.C.N.L. per i

portieri (del 25 maggio 1992), il quale viceversa configura la

disponibilità dell'alloggio come una conseguenza della

classificazione del lavoratore con mansioni di portiere in una

determinata categoria e non già quest'ultima come fonte di obbligo a

garantire l'alloggio stesso;

che, inoltre, la prospettazione attribuisce all'asserzione circa

tale utilizzo del bene una rilevanza del tutto impropria, trattandosi

di una destinazione che per un verso è estranea a quelle esigenze di

tutela della persona umana e della famiglia giustificative

dell'eccezione alla proroga biennale (cfr. ordinanza n. 226 del 1994)

e per altro verso non risulta neppure fatta valere nella forma della

preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392, bensì soltanto dedotta nel corso di un

procedimento per convalida (in cui non è stato neppure disposto il

mutamento del rito);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di

Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:259 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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