Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e

14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dellostraniero), promosso con ordinanza emessa il 27

settembre 2000 dal tribunale di Padova nel procedimento civile

vertente tra Osasu Cizini e la prefettura di Padova, iscritta al

n. 794 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 52 dell'anno 2000;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il tribunale di Padova, con ordinanza emessa in data

27 settembre 2000 (r.o. n. 794 del 2000), nel corso di un

procedimento civile promosso da uno straniero, che aveva impugnato il

provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato

italiano, emesso nei suoi confronti dal prefetto contestualmente al

decreto di espulsione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero);

che il rimettente osserva che il regime normativo contemplato

dalle norme impugnate, nel prevedere che lo straniero espulso non

possa rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale

autorizzazione del Ministro dell'interno (comma 13), dispone che

detto divieto opera per un periodo di cinque anni, salvo che il

pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento

che decide sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione ne

determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre

anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e

tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel

territorio dello Stato;

che, ad avviso del giudice a quo, detta previsione,

riconoscendo il potere del giudice di rideterminare la durata del

divieto di reingresso dello straniero espulso solo nel caso in cui lo

stesso giudice decida sul ricorso avverso il provvedimento di

espulsione, ed escludendolo in caso di impugnazione del solo

provvedimento relativo alla entità della durata del divieto di cui

si tratta, sarebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 24 e 113

della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di difesa ed

escluderebbe la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo

prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di

reingresso;

che, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, il regime

giuridico impugnato violerebbe il principio di ragionevolezza, non

comprendendosi il motivo per il quale la valutazione della congruità

della durata del divieto di cui si tratta dovrebbe essere di

esclusiva competenza del giudice e non potrebbe, invece, essere

compiuta dal prefetto contestualmente alla emanazione del decreto di

espulsione. La disciplina in questione sarebbe anche in contrasto con

gli artt. 2 e 3 della Costituzione, in quanto lederebbe il diritto di

ogni uomo di vedere valutato il proprio comportamento, oltre a

costringere lo straniero a subire la emanazione di un provvedimento

di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, e ad

instaurare un procedimento giurisdizionale del tutto inutile,

nonostante le ovvie difficoltà legate alla sua condizione;

che il giudice a quo prospetta, infine, il vulnus

all'art. 102 della Costituzione, per contrasto con il principio della

separazione dei poteri, in quanto la normativa di cui si tratta

demanderebbe al giudice un'attività non giurisdizionale, ma

sostanzialmente amministrativa, quale quella attinente alla

valutazione della congruità della durata del divieto di reingresso

per un periodo di cinque anni, in contrasto, altresì, con il

principio di buonandamento dell'amministrazione della giustizia, di

cui all'art. 97 della Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità o infondatezza della questione, rilevando che i dubbi

di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente derivano da

una interpretazione inesatta della normativa denunziata.

Considerato che identica questione di legittimità costituzionale

è già stata rimessa alla Corte dallo stessotribunale di Padova con

ordinanza 1o agosto 2000 e dichiarata manifestamente infondata con

l'ordinanza n. 165 del 2001;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, in quanto il

giudice a quo si basa su un erroneo presupposto interpretativo, cioè

l'esistenza di una preclusione, per lo straniero espulso, di

ricorrere al giudice per ottenere esclusivamente la rideterminazione

della durata del divieto di reingresso;

che rientra nella discrezionalità del legislatore

l'attribuzione ad un giudice (sia amministrativo, siaordinario: nella

fattispecie la normativa si riferisce ad entrambi) del potere - in

sede di decisione del ricorso giurisdizionale - di annullare un atto

amministrativo (anche parzialmente), affidando (ove ritenuto

rispondente ad esigenze di speditezza) anche il potere di determinare

la durata di una prescrizione (nella specie effetto interdittivo),

fissando alcuni criteri di legittimità, pur lasciando spazio ad una

valutazione discrezionale (ordinanza n. 165 del 2001).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 24, 113, 2, 3,

102 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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