Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 4,

del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986, n.

657), promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1996 dal pretore di

Fermo nel procedimento civile vertente tra Macarri Massimo e la Cassa

di Risparmio di Fermo S.p.a., iscritta al n. 434 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 7 marzo 1996 (r.o. n.

434 del 1996), nel corso di una causa civile vertente tra Macarri

Massimo e la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a., il pretore del

circondario di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 123, comma 4, del

d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 (Istituzione del Servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri

enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge 4 ottobre 1986,

n. 657);

che, secondo il giudice rimettente la norma censurata, nel far

riferimento, ai fini del diritto del titolare della esattoria ad

essere assunto presso il nuovo concessionario, "non al reddito che il

titolare (o il suo dante causa) abbia tratto dalla gestione

dell'esattoria, bensì ad un dato non significativo, quale

l'ammontare delle riscossioni", vanificherebbe la finalità della

disposizione stessa diretta a tutelare "il titolare il quale abbia

prestato attività lavorativa assimilabile a quella dei dipendenti";

che l'ordinanza sollecita una pronuncia della Corte volta

all'introduzione di un criterio che faccia, invece, riferimento al

reddito effettivamente conseguito dal titolare o dal suo dante causa,

da rapportarsi al reddito di lavoro, percepito, all'epoca, dai

lavoratori dipendenti dalle esattorie, garantendo così la tutela

effettiva del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35

della Costituzione) ed evitando una discriminazione in danno dei

titolari delle esattorie "che abbiano svolto attività assimilabile a

quella degli (eventuali) loro dipendenti";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale

ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 123 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, dopo

aver previsto (comma 1) per i titolari di esattorie delle imposte da

data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in

vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, nonché per gli eredi

succeduti nella gestione dopo il 31 dicembre 1980, il diritto ad

essere assunti alle dipendenze dei concessionari del servizio di

riscossione dei tributi, esclude, tuttavia, con la disposizione

impugnata, "i titolari di esattorie nonché gli eredi succeduti nella

gestione, se nell'anno 1983, per dette esattorie, sono stati

percepiti aggi, per riscossioni in base a ruolo e per versamento

diretto, complessivamente superiori a 50 milioni di lire";

che, contrariamente a quanto assume il rimettente, il dato di

riferimento adottato per individuare il diritto ad essere assunti

dalle nuove concessionarie del servizio si può considerare

espressivo sia dell'entità delle riscossioni, sia del reddito

conseguito dall'esattore;

che, comunque, il criterio accolto è frutto di scelte

discrezionali del legislatore medesimo al quale soltanto spetta di

stabilire non solo in ordine all'an, ma anche in ordine ai

presupposti del diritto all'assunzione, con il solo limite della non

arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della scelta operata;

che, a parte ciò, l'art. 4 della Costituzione è disposizione

che, come già evidenziato dalla Corte, non offre una garanzia

costituzionale in ordine alla conservazione del posto di lavoro ove

siano intervenuti, come nel caso di specie, mutamenti nelle

situazioni giuridiche ed economiche, su cui il rapporto di lavoro

risulti fondato (sentenza n. 419 del 1993), mentre l'art. 35 della

Costituzione enuncia solo un principio generale di garanzia del

lavoro, demandando al legislatore, in concreto, la disciplina per la

protezione delle varie forme di attività lavorative (sentenza n. 1

del 1986);

che la questione, pertanto, deve ritenersi manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 123, comma 4, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.

43 (Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre

entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal pretore del circondario

di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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