Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

lettera c), della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1997 dal

tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di Catania,

sul ricorso proposto da Pruiti Ciarello Rosario contro la provincia

regionale di Catania, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, n. 44 dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale della Sicilia,

sezione di Catania, con ordinanza emessa il 12 giugno 1997, pervenuta

a questa Corte il 14 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli

articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1,

lettera c) della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina

dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

trasporto), nella parte in cui preclude, senza limite temporale, lo

svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei

mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia riportato condanna per

il delitto di emissione di assegno a vuoto;

che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione, e

segnatamente dei canoni di ragionevolezza e di proporzione, per

l'automatismo sanzionatorio di cui la norma denunciata sarebbe

espressione;

che vi sarebbe altresì lesione degli articoli 4 e 35 della

Costituzione, perché si impedirebbe l'esercizio di un'attività

economica in ragione di un comportamento illecito non particolarmente

grave, e senza che il sacrificio del diritto al lavoro trovi

giustificazione in altri interessi di rango costituzionale.

Considerato che non risulta illegittima, di per sé, la previsione

legislativa della condanna penale quale requisito negativo, atto a

fungere da filtro per l'ammissione all'impiego (sentenza n. 249 del

1997);

che secondo quanto chiarito da questa Corte non si può evocare

il principio di gradualità e articolazione del procedimento con

riguardo all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso, i

quali devono essere definiti in termini univoci dal legislatore, sia

per l'impiego pubblico, sia per il lavoro privato soggetto ad

autorizzazione amministrativa (sentenze nn. 405 e 226 del 1997, 326 e

203 del 1995);

che non può essere accolta la richiesta, avanzata dal Collegio

rimettente, di un intervento di questa Corte volto a limitare nel

tempo la preclusione dell'attività professionale in esame, quale

consegue alla condanna per il delitto di emissione di assegni a

vuoto, perché oggetto di una ponderazione di merito che va riservata

alla discrezionalità del legislatore;

che la questione risulta quindi manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 8 agosto

1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto), nella parte in cui preclude,

senza limite temporale, lo svolgimento dell'attività di consulenza

per la circolazione dei mezzi di trasporto nei confronti di chi abbia

riportato condanna per il delitto di emissione di assegno a vuoto,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione,

dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione di

Catania, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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