Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1996 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18

maggio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Neri Giovanna,

iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,

76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte

in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva

udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia

ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, del

medesimo codice, di formulare l'imputazione;

che il remittente - il quale premette di essere a conoscenza

delle sentenze nn. 401 e 502 del 1991, nonché delle successive

ordinanze (n. 162 del 1992 e n. 203 del 1994) con le quali questa

Corte ha già esaminato la medesima questione dichiarandola non

fondata - argomenta l'odierna riproposizione della questione

basandosi su di un elemento di ritenuta novità costituito dalla

soppressione del termine "evidente" dal testo dell'art. 425 del

codice di procedura penale (disposta dall'art. 1 della legge 8 aprile

1993, n. 105), per effetto della quale il giudice dell'udienza

preliminare è ora chiamato a valutare i contenuti delle indagini con

una più ampia capacità di cognizione, e quindi, a suo avviso, con

un vaglio critico assimilabile a quello proprio del giudizio di

merito;

che, quindi, la norma impugnata si porrebbe in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione: per disparità di trattamento

"tra l'imputato tratto avanti al giudice per l'udienza preliminare a

seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, e

quello nei cui confronti è incardinata udienza preliminare ex

officio", e cioè ex art. 409, comma 5, del codice di procedura

penale;

con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del diritto di

difesa, in quanto le argomentazioni difensive dell'imputato sono già

state valutate dal medesimo giudice e ritenute insufficienti a

suffragare la richiesta di archiviazione;

con l'art. 25 della Costituzione: poiché il giudice che dà

ordine di formulare l'imputazione, esprime, per ciò stesso, una

valutazione fortemente significativa del merito dell'accusa, e perde

quindi la sua qualità di giudice naturale;

con gli artt. 76 e 77 della Costituzione: per violazione della

direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987:

"posto che la mancata previsione di incompatibilità incide altresì

sul principio della divisione tra parte requirente ed organo

giudicante, e, per conseguenza, sull'affermata terzietà del

giudice";

Considerato che questione identica è già stata dichiarata non

fondata con le sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 124 del 1992 nelle

quali si è rilevato che il legislatore ha ristretto le previsioni

d'incompatibilità vincolandole a due condizioni: che il giudice

abbia previamente compiuto una valutazione "contenutistica"

dell'accusa e delle prove, e che debba poi partecipare ad un

"giudizio", inteso come attività finalizzata alla decisione sul

merito della regiudicanda;

che nella situazione in esame - ha affermato la Corte - ricorre

la prima condizione ma non la seconda, in quanto il giudice

dell'udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul

merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero (cfr. sentenza n. 64 del

1991);

che l'elemento di novità sulla base del quale il giudice a quo

ripropone la questione (costituito dalla soppressione del termine

"evidente" dal testo dell'art. 425) non può portare a diverse

conclusioni: ed infatti, posto che il giudice dell'udienza

preliminare allorquando dispone che il pubblico ministero formuli

l'imputazione compie una valutazione sul contenuto dell'accusa, ciò,

tuttavia, non incide sull'altro termine di riferimento rappresentato

dalla mancanza di una valutazione sul merito della responsabilità

dell'imputato nella decisione conclusiva presa all'esito dell'udienza

preliminare;

che al riguardo è utile sottolineare che l'esplicito

intendimento del legislatore era appunto quello di evitare che al

provvedimento di rinvio a giudizio fosse attribuito un "peso"

eccessivo, e quindi una portata condizionante sui successivi esiti

del processo, mentre ove si dovesse ritenere che l'udienza

preliminare è "giudizio" a tutti gli effetti, detta decisione si

trasformerebbe in una pesante ipoteca gravante sul destino

processuale dell'imputato a causa della pre-delibazione della sua

responsabilità penale;

che, infine, questa Corte ha già avuto occasione di affermare

che l'imparzialità del giudice non può dirsi, in via generale,

intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso

procedimento (cfr. cit. sentenza n. 124 del 1992), e, in particolare,

per quanto qui rileva, all'interno della stessa fase del

procedimento, intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei

quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; poiché,

infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può

implicare una delibazione del merito, ove si dovesse ritenere

altrimenti, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento

con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso

(cfr. anche, per un caso analogo, sentenza n. 448 del 1995);

che pertanto, non ravvisandosi argomenti che inducano questa

Corte a mutare il proprio precedente avviso, la questione va

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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