Corte costituzionale

Ordinanza n. 24/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 20d.P.R. 488/1968
  • art. 21d.P.R. 488/1968
  • art. 23d.P.R. 488/1968
  • art. 15legge 238/1968
  • art. 20legge 238/1968

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 20,

21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nel

procedimento civile vertente tra Barba Michele, l'INPS e la società

italiana per condotte d'acqua, iscritta al n. 323 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella' Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 243 del 24 settembre 1969;

2) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Macerata nel

procedimento civile vertente tra Giusepponi Luigi e l'INPS, iscritta al

n. 359 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1969 dal tribunale di Udine nel

procedimento civile vertente tra Sicoli Armando e Bella Mario contro la

Banca del Friuli, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5

novembre 1969.

Udito nella camera di consiglio dei 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 primo

comma, 36 e 38 secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il

cumulo fra la retribuzione del lavoratore e le pensioni di invalidità

o di anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale;

che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa

questione;

che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.

Considerato che con la sentenza n. 155 dell'11 dicembre 1969,

questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art 15, lett. b) e c), della legge 18 marzo 1968,

n. 238, e dell'art. 20, primo comma lett. c) e secondo comma, del

suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui vietano il cumulo della retribuzione

del lavoratore con la pensione di invalidità o con quella di

anzianità a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

che le sopraindicate ordinanze ripropongono la stessa questione,

senza peraltro prospettare profili nuovi o comunque tali da indurre la

Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della

Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di

Salerno, di Macerata e di Udine.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

- MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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