Corte costituzionale

Ordinanza n. 239/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 marzo 1908, n. 105, come modificato dalla legge 11 febbraio 1952,

n. 63 (Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105,

sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai) promosso con

ordinanza emessa il 14 marzo 1986 dal Pretore di Bassano del Grappa

nei procedimenti penali riuniti a carico di Giacobbo Silvio ed altro

iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, 1ª serie speciale,

dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1986 il giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Ritenuto che

1. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1986 (notificata il 22 aprile

e comunicata l'8 maggio successivi; pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 58, 1ª serie speciale, del 10 dicembre 1986 e iscritta

al n. 705 reg. ord. 1986) nei procedimenti penali a carico di

Giacobbo Silvio e Bordignon Edda imputati del reato previsto

dall'art. un. l. 16 ottobre 1962, n. 1488 per aver adibito al lavoro

notturno in panificio sei dipendenti il primo dei tre dipendenti la

seconda, il Pretore di Bassano del Grappa sollevò questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105,

come modificato dalla l. 11 febbraio 1952 n. 63, nella parte in cui

vieta il lavoro notturno nello spazio temporale eccessivo tra le ore

21 e le ore 4 per i maggiori di età per contrasto con gli artt. 3 e

41 Cost.

2. - Avanti la Corte nessuno degli imputati si è costituito né

ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che

Con sent. 24 luglio 1986 n. 111 la proposta questione è stata

dichiarata non fondata né il giudice a quo adduce argomenti che

pongono in forse la motivazione in allora svolta dalla Corte;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 605 modificato in

virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63 (Modificazioni alla

legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei

fornai), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. dal Pretore

di Bassano del Grappa con ord. 14 marzo 1986 (n. 705/1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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