Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Va dichiarata manifestamente infondata, in quanto altra identica questione e` stata gia` ritenuta non fondata con precedente sentenza e d'altro canto, non vengono addotti argomenti tali da porre in forse la motivazione allora svolta dalla Corte, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 22 marzo 1908, n. 605, modificato in virtu` dell'art. 1, L. 11 febbraio 1952 n. 63, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - nella parte in cui vieta il lavoro notturno nello spazio temporale compreso tra le ore 21 e le ore 4 per i maggiori di eta`. - cfr. S. n. 111/1986.
Art. 1 Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, nel testo modificato con le leggi 11 febbraio 1952, n. 63, e 16 ottobre 1962, n. 1498, in riferimento all'art. 41 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
Art. 1 Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie · Art. 7 Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie · Art. 41 cost. · Art. 1 Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e' sostituito dal seguente: "E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di eta' superiore ai 18 anni, potra' protrarsi fino alle 23. "Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-11;63~art1 · fonte del testo
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