Corte costituzionale

Ordinanza n. 238/1995

Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla

legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con due ordinanze emesse il 17

gennaio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale

centrale per le materie di contabilità pubblica, sulle istanze

proposte da Coscia Luigi ed altri e dal Procuratore Generale nei

confronti di Campobasso Emidia, iscritte ai nn. 268 e 269 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, la prima,

iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di

un procedimento camerale per la sospensione della esecuzione di una

decisione di condanna per danno erariale di alcuni amministratori

della Unità Sanitaria Locale di Lucera, pronunciata dalla Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia e la

seconda, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1994, emessa nel

corso di un giudizio di appello avverso una decisione di

inammissibilità della domanda di condanna, per danno erariale, di un

erede di un amministratore della Unità Sanitaria Locale di Andria,

pronunciata dalla medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Puglia, la Corte dei conti, Sezione II

giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),

convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui

prevede che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti

giudicano con tre magistrati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e

111 della Costituzione;

che, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata sia

viziata di irragionevolezza, perché, nonostante l'affinità dei

ruoli svolti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, specie a

seguito della riforma operata con la legge n. 19 del 1994, la

struttura della prima appare meno garantista di quella del giudice

amministrativo di secondo grado, perché opera con tre componenti,

anziché con cinque;

che sarebbe violato altresì l'art. 3 della Costituzione,

perché la norma impugnata tratterebbe in modo eguale situazioni

differenziate, quali sono quelle delle parti nei giudizi di primo e

secondo grado;

che, di conseguenza, sarebbe violato l'art. 24 della

Costituzione, perché non sarebbe assicurato nel migliore dei modi il

"giusto procedimento decisorio";

che non sarebbe rispettato l'art. 97 della Costituzione, perché

verrebbe ridotto l'apporto cognitivo sulla base del quale una

giurisdizione superiore, quale è la Corte dei conti in sede di

appello, giunge alle decisioni di sua competenza, senza che ciò sia

giustificato da esigenze parimenti rilevanti;

che, nell'opinione del giudice a quo, la riduzione della

composizione della Corte dei conti a tre membri lede anche l'art. 111

della Costituzione, perché tale previsione costituzionale, che

limita il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte dei

conti ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che

tale organo sia composto da cinque membri, così come era stabilito,

prima che intervenisse la norma impugnata, dall'art. 4 del R.D. n.

1214 del 1934;

Considerato che le questioni hanno ad oggetto le medesime

disposizioni e possono essere riunite e congiuntamente decise;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto

il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in

materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente

reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il

decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica la

norma impugnata, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali centrali

della Corte dei conti, in sede di appello, giudicano con cinque

magistrati;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti

vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare

l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui

pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,

nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte,

questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte dei

conti, Sezione II giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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