Corte costituzionale

Ordinanza n. 232/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30 aprile 1997 dal

pretore di Trani, sezione distaccata di Andria, nei procedimenti

penali riuniti a carico di G. R., iscritta al n. 19 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998 e il 12 ottobre 1998 dal

pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo, nel procedimento

penale a carico di G. G., iscritta al n. 64 del registro ordinanze

1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,

prima serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il pretore di Trani, sezione distaccata di Andria

(r.o. n. 19 del 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione (in relazione

all'art. 2, nn. 67 e 103, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità ad esercitare le funzioni di giudice del

dibattimento del pretore che non abbia accolto la richiesta di

oblazione presentata dall'imputato prima dell'apertura del

dibattimento ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale, in

considerazione della permanenza delle conseguenze dannose o

pericolose del reato e della ritenuta gravità del fatto;

che, ad avviso del rimettente, l'accertamento della permanenza

delle conseguenze dannose o pericolose del reato e della gravità del

fatto presuppone una valutazione positiva circa la sussistenza del

fatto e, quindi, una previa valutazione di merito sul fondamento

dell'accusa, sì che la successiva funzione di giudizio può essere,

o apparire, condizionata dalla cosiddetta forza di prevenzione;

che, inoltre, il rigetto della domanda di oblazione fondato su

tali accertamenti presuppone, secondo il giudice a quo che non possa

essere pronunciata una immediata declaratoria di non punibilità ex

art. 129 cod. proc. pen;

che in tale situazione l'omessa previsione di una causa di

incompatibilità si porrebbe in contrasto: con l'art. 3, primo comma,

Cost., a causa della ingiustificata disparità di trattamento

rispetto ad analoghe situazioni di incompatibilità previste

dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., così come integrato dalle

sentenze della Corte costituzionale nn. 502 del 1991, 124 e 186 del

1992, 432 del 1995; con l'art. 24, secondo comma, Cost., per la

palese compromissione della genuinità e della correttezza del

processo formativo del convincimento del giudice del dibattimento e,

quindi, della garanzia del giusto processo; con l'art. 76 Cost., in

quanto le direttive nn. 67 e 103 della legge-delega n. 81 del 1987

impongono la rigorosa affermazione del principio della terzietà del

giudice anche nel giudizio pretorile;

che anche il pretore di Venezia, sezione distaccata di Dolo (r.o.

n. 64 del 1999), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in

relazione all'art. 2, n. 67, della legge-delega 16 febbraio 1987, n.

81), dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere a

dibattimento del giudice che, prima dell'apertura del dibattimento,

abbia rigettato la domanda di oblazione per la ritenuta gravità del

fatto, in quanto tale provvedimento è basato su una valutazione non

formale, ma di merito, del fatto, tale da pregiudicare la successiva

attività di giudizio.

Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni

sollevate dalle due ordinanze, deve essere disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che le censure oggetto delle due ordinanze si basano sul

presupposto che il giudice del dibattimento, avendo già espresso una

valutazione di merito in ordine alla sussistenza del fatto nel

momento in cui, prima dell'apertura del dibattimento, ha respinto la

domanda di oblazione ex art. 162-bis cod. pen. per la permanenza

delle conseguenze dannose o pericolose del reato o per la ritenuta

gravità del fatto, versi in una situazione di incompatibilità

analoga a quelle previste dall'art. 34, comma 2, cod. proc. pen.,

così come integrato dalle decisioni di questa Corte;

che il provvedimento con il quale il giudice respinge la domanda

di oblazione è stato già preso in esame dalla sentenza n. 453 del

1994, con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice per

le indagini preliminari che abbia rigettato la domanda di oblazione

per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione

complessiva delle indagini preliminari;

che la situazione allora presa in esame riguardava però una

funzione svolta dal giudice per le indagini preliminari e, quindi,

riferibile ad una fase del procedimento diversa rispetto a quella in

cui deve essere esercitata la funzione che si assume pregiudicata;

che la situazione oggetto del presente giudizio, nella quale la

domanda di ammissione all'oblazione è stata rivolta allo stesso

giudice del dibattimento, non può quindi essere assimilata a quella

esaminata nella citata sentenza, avendo questa Corte in più

occasioni affermato il principio che l'imparzialità del giudice non

può ritenersi intaccata da una valutazione, anche di merito,

compiuta all'interno della medesima fase del procedimento, "intesa

quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima,

prepara e condiziona quello successivo" al fine di evitare una

"assurda frammentazione del procedimento mediante l'attribuzione di

ciascun segmento di esso ad un giudice diverso" (ordinanza n. 24 del

1996 e, in precedenza, per una situazione analoga, sentenza n. 448

del 1995);

che tale principio generale ha trovato espressione con

particolare incisività in materia di provvedimenti sulla libertà

personale (v. sentenza n. 177 del 1996 e ordinanza n. 267 del 1996),

consentendo alla Corte di precisare che non può attribuirsi "alle

parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un

giudizio del quale il giudice è già investito" con la conseguenza

che "lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione

del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito di

un'istanza di parte; esito (...) non solo irragionevole ma in

contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per

legge" nonché di escludere che alla scelta processuale di una parte

possa essere "rimessa la permanenza della titolarità del giudizio in

capo al giudice che ne è investito" (sentenza n. 51 del 1997 e

ordinanza n. 206 del 1998);

che - ove venisse riconosciuta una situazione di incompatibilità

nei sensi prospettati dai rimettenti - la possibilità, prevista

dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., di riproporre la domanda

di oblazione sino all'inizio della discussione finale del

dibattimento di primo grado provocherebbe effetti paralizzanti sul

processo del tipo di quelli che questa Corte ha inteso prevenire

mediante le decisioni sopra menzionate;

che la giurisprudenza di questa Corte, nell'affermare il

principio generale che l'imparzialità del giudice non è

pregiudicata da una valutazione, anche di merito, compiuta nella

medesima fase del procedimento, consente di ritenere superate le

conclusioni cui è pervenuta questa Corte nella sentenza n. 186 del

1992, che aveva ravvisato un'ipotesi di incompatibilità alla

funzione di giudizio del giudice che, prima dell'apertura del

dibattimento, avesse respinto la richiesta di applicazione della pena

concordata tra le parti;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal pretore

di Trani, sezione distaccata di Andria, e dal pretore di Venezia,

sezione distaccata di Dolo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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