Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1998

Altra decisione · depositata il 19/06/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo

comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997,

n. 4 (Regolamento dell'esercizio dell'attività libero-professionale

dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1997 dal Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da Luca

Bisio ed altri contro Azienda sanitaria regionale USL n. 16 di

Mondovì-Ceva ed altra e da Giuseppe Zucca contro Azienda sanitaria

regionale USL 8 di Chieri ed altra, iscritte ai nn. 618 e 619 del

registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e di Giuseppe

Zucca;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv.to Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per

l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del

Piemonte USL n. 16 aveva richiesto ai medici veterinari da essa

dipendenti di rendere informazioni sulla loro attività

libero-professionale, il Tribunale amministrativo regionale per il

Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4

della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4

(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale

dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale),

in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che nel corso di un ulteriore giudizio instaurato per

l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del

Piemonte USL n. 8 aveva intimato ad un medico veterinario da essa

dipendente la chiusura del suo ambulatorio privato, il Tribunale

amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 14 maggio

1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

2 della stessa legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in

relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che in entrambe le ordinanze di rimessione il Tar per il Piemonte

deduce l'illegittimità delle disposizioni impugnate in quanto esse,

nel disciplinare la libera professione dei medici veterinari delle

USL, dettano una regolamentazione così restrittiva da impedirne

sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli,

contrastanti con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi

della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di

esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro

professione;

che infatti, secondo i giudici a quibus, l'art. 2 della legge

impugnata, prevedendo il divieto di svolgere la libera professione

sugli "animali d'affezione" nel territorio dell'azienda sanitaria di

pertinenza, "determina un grave affievolimento delle facoltà

professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a

specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica", in quanto

il criterio territoriale, mentre non vale di per sé a prevenire

situazioni di conflitto d'interessi, determina un indebito limite

territoriale allo svolgimento della libera professione;

che l'art. 3 della legge impugnata comporta, per i giudici

rimettenti, un'irragionevole restrizione della libera professione, in

quanto la consente sugli animali "da reddito" solo in carenza di

veterinari libero-professionisti, e pone quindi una preclusione che

difetta di un ponderato collegamento con le esigenze del servizio

sanitario pubblico;

che le menzionate disposizioni della legge regionale violano

altresì, ad avviso del Tar per il Piemonte, l'art. 117 della

Costituzione, in quanto si discostano dai principi fondamentali della

legislazione statale stabiliti dall'art. 47 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e

dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali), i quali

riconoscono il diritto dei veterinari dipendenti dalle unità

sanitarie locali allo svolgimento della libera attività

professionale, nonché dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre

1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che ha

ribadito la compatibilità di detta attività con il rapporto unico

d'impiego dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;

che l'art. 4 della legge del Piemonte viola parimenti i

suindicati principi costituzionali, poiché estende la disciplina

degli artt. 2 e 3 anche all'attività veterinaria sul "cavallo

sportivo", mentre l'art. 1, comma 2 della legge è costituzionalmente

illegittimo in ragione della sua "connessione" con la disciplina

degli artt. 2, 3 e 4 della legge;

che si è costituta in giudizio la Regione Piemonte, in persona

del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i

giudizi principali, chiedendo che la questione di costituzionalità

sia dichiarata inammissibile, per genericità della sua formulazione,

o irrilevante in considerazione del sopravvenuto decreto del Ministro

della sanità 31 luglio 1997, il quale, a suo avviso, prevede per i

medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale il

medesimo regime di incompatibilità stabilito dalla legislazione

regionale;

che la questione di legittimità, secondo la Regione, è comunque

infondata in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione,

perché dette norme non garantiscono un illimitato diritto alla

libera professione da parte dei dipendenti pubblici; in relazione

all'art. 120, in quanto la legge impugnata concorre all'attuazione

dei valori costituzionali del buon andamento e del diritto alla

salute; in relazione agli artt. 3 e 117, in quanto la disciplina è

volta ad impedire potenziali contrasti d'interesse nello svolgimento

del rapporto di pubblico impiego, e si conforma quindi ai principi

fondamentali della legislazione statale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni

di legge e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il

Piemonte dei due giudizi incidentali di costituzionalità, il Governo

ha emanato il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni

urgenti in materia di attività libero-professionali della dirigenza

sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito con legge

7 agosto 1997, n. 272, il quale, all'art. 1, attribuisce al Ministro

della sanità la disciplina di taluni profili della libera

professione del personale medico e delle altre professionalità della

dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e che il

Ministro della sanità, con decreto 11 giugno 1997 (Fissazione dei

termini per l'attivazione dell'attività libero-professionale

intramuraria), ha dettato alcune disposizioni relative alla libera

professione intramuraria del personale anche veterinario,

appartenente alla dirigenza del ruolo sanitario, nonché ha emesso,

in data 31 luglio 1997, un decreto in tema di "Attività libero

professionale e incompatibilità del personale della dirigenza

sanitaria del S.S.N.", ed un decreto in pari data recante "Linee

guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale

intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario

nazionale", che contengono ulteriori disposizioni in materia;

che il Governo, in data posteriore alle ordinanze di rimessione,

ha altresì emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15

marzo 1997, n. 59), il quale prevede, all'art. 124, comma 1, lettera

a), che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative

relative alla "disciplina delle attività libero-professionali e

delle relative incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge

23 dicembre 1996, n. 662", norme, queste ultime, concernenti il

rapporto unico d'impiego con il Servizio sanitario nazionale;

che i predetti atti sono sopravvenuti alle ordinanze di

rimessione ed appaiono suscettibili di incidere sul quadro

legislativo di riferimento, ed in particolare sulle disposizioni che

disciplinano il concorso delle diverse fonti sulla materia, cosicché

si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

costituzionalità nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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