Corte costituzionale

Ordinanza n. 231/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1995 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio

1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono

Giovanni, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie

speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, premesso che il ricorrente ha

impugnato il provvedimento con cui il procuratore nazionale antimafia

ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere la modifica della località

di soggiorno cautelare con ritorno al luogo di residenza ai sensi

della legge 24 luglio 1993, n. 256, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo

comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della

Costituzione;

che il giudice remittente, richiamando sinteticamente precedenti

ordinanze della stessa Corte di cassazione, osserva in primo luogo

che la norma impugnata - che disciplina l'istituto del soggiorno

cautelare - contrasta, da un lato, con gli artt. 13, primo e secondo

comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza

della fattispecie legale, la quale, correlata all'estrema genericità

dell'indicazione della condotta, consente al procuratore nazionale

antimafia, organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità

incontrollabile; dall'altro, con gli artt. 24, secondo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento del giudice

avviene senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione

del diritto di difesa, nonché con sottrazione del processo al

giudice naturale;

che, inoltre, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola

anche il principio di eguaglianza per la mancata estensione al

soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del

1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 419 del 1994, in

ordine alle questioni già poste dalla Corte di cassazione con

precedenti ordinanze in riferimento agli artt. 13, primo e secondo

comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della

Costituzione, ha dichiarato:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell' art. 25-quater, primo comma -

nella parte in cui definisce i presupposti di applicazione

dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito

con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento

agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della

Costituzione, ritenendo che la formula adoperata dal legislatore

consente di interpretare la norma nel senso che la valutazione del

procuratore nazionale antimafia debba ancorarsi a fatti e

comportamenti oggettivi, che egli ragionevolmente ritenga, sulla base

di adeguata motivazione, strumentalmente collegati alla commissione

di una o più delle fattispecie criminose tassativamente indicate;

b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater,

primo comma, "nella parte in cui non prevede che il procuratore

nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno

cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere

contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale,

ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e

successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei

termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge

medesima";

c) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater,

quinto comma;

che in ordine, poi, all'unica questione nuova, rispetto a quelle

già decise con la citata sentenza, prospettata dalla Corte

remittente in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la medesima

si rivela chiaramente infondata, in quanto, come questa Corte ha

osservato nella predetta sentenza n. 419 del 1994, l'istituto del

soggiorno cautelare costituisce una vera e propria nuova misura di

prevenzione che si aggiunge, con presupposti e struttura

procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure

di prevenzione personali: con la conseguenza che il fatto che

l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una

località diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a

differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a

seguito della legge 24 luglio 1993, n. 256, non determina violazione

del principio di eguaglianza, costituendo frutto di una scelta

discrezionale del legislatore certamente non irrazionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui

definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo

codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla

criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e

secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di

cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già

dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la

sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del

decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli

artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già

dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:231 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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