Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1980 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.P.R. 1/1972
  • art. 17d.P.R. 1/1972
  • art. 11d.P.R. 1035/1972
  • art. 17d.P.R. 1035/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11 e

17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la

revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi

con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dal Pretore di Voltri nel

procedimento civile vertente tra Emanueli Angelo contro l'Istituto

Autonomo per le case popolari della Provincia di Genova, iscritta al n.

362 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 182 del 4 luglio 1979;

2. - ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Caliendo Stefano e l'Istituto Autonomo

per le case popolari della provincia di Brescia, iscritta al n. 436 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 203 del 25 luglio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Voltri, con ordinanza emessa il 6

febbraio 1979, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, assumendo che esso

affiderebbe ai presidenti degli istituti autonomi per le case popolari

funzioni giurisdizionali, in violazione dell'art. 102 Cost.; e che il

Pretore di Brescia, con ordinanza emessa il 15 marzo 1979, ha d'altra

parte impugnato l'art. 17 del citato d.P.R. n. 1035 del 1972, in

riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102,

primo comma, Cost.;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte adotti decisioni di

rigetto delle proposte questioni ed anzi dichiari la manifesta

infondatezza dell'impugnativa promossa dal Pretore di Voltri;

che i giudizi stessi possono essere riuniti e decisi con unica

ordinanza.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972 - in riferimento agli artt. 3,

24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, Cost. - è

stata ritenuta non fondata dalla sentenza n. 100 del 1979; e che le

stesse ragioni addotte in quell'occasione dalla Corte, per escludere la

violazione dell'art. 102 Cost. quanto ai decreti di revoca delle

assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (previsti

dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972), valgono anche nei riguardi

dei decreti di decadenza degli assegnatari (previsti dall'art. 11 del

medesimo decreto).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1

O35, rispettivamente sollevate dal Pretore di Voltri, in riferimento

all'art. 102 Cost., e del Pretore di Brescia, in riferimento agli artt.

3, 24, primo comma, 25, primo comma, 76 e 102, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:23 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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