Corte costituzionale

Ordinanza n. 22/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 17/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma

ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Conversione con

modificazioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e

disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promosso con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Contorno

Saverio contro l'Ufficio IVA di Alessandria iscritta al n. 494 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1990, la Commissione

tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi

sulla legittimità di taluni avvisi di accertamento in rettifica

operati dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2 n. 29 della

legge 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato della costituzionalità

della norma suddetta nella parte in cui questa consente

all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti

in regime forfettario - anche "indipendentemente da quanto stabilito

nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972

n. 633" e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali

dichiarazioni o mancata emissione di fatture - "determinando

induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella

dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli

elementi" nella stessa disposizione elencati, quali "dimensione ed

ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali

impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti ..";

che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei

dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e

l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e

concordanza" richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di

presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei

precetti della capacità contributiva e di progressività

dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, della Costituzione),

dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente

di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria

discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori

autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario) e dell'art. 4

della Costituzione (per la negativa incidenza che il denunciato

meccanismo impositivo potrebbe avere sullo stesso esercizio del

diritto al lavoro);

che di tutte tali questioni l'Avvocatura di Stato, per

l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito

l'inammissibilità, sia sotto il profilo del difetto di motivazione

sulla rilevanza, attesa la loro enunciazione in termine di "critica

astratta alla disposizione denunciata"; sia in ragione di una sorta

di aberratio ictus, nella misura in cui con esse verrebbero addotti

motivi di irragionevolezza ascrivibili al provvedimento impositivo

più che alla norma in esso applicata;

Considerato che entrambe le riferite eccezioni, il cui esame è

ovviamente preliminare, vanno disattese. La prima, perché -

contrariamente a quanto dell'Avvocatura assunto - non mancano

nell'ordinanza di rimessione i riferimenti al caso concreto (sia con

riguardo all'attività, di "parrucchiere per uomo", svolta dal

ricorrente, sia al dato indiziante, "numero degli addetti", nella

specie utilizzato per l'accertamento presuntivo del correlativo

maggior ricavo), che giustificano la dipendenza della lite di merito

dall'esito del giudizio di legittimità. La seconda, perché - a

parte taluni rilievi della Commissione a quo effettivamente

riferibili al provvedimento impositivo e perciò ininfluenti in

questa sede - il nucleo centrale della censure formulate attinge

proprio la norma denunciata;

che, nel merito, la questione è, comunque, sotto ogni profilo,

manifestamente infondata;

che infatti - alla luce della costante giurisprudenza di questa

Corte che, in relazione al precetto della capacità contributiva, ha

più volte ribadito la legittimità del ricorso a presunzioni in

materia tributaria "purché non irragionevoli e fondate su indici

concretamente rivelatori di ricchezza" (cfr., da ultimo sent. 103/91;

ord.ze 982, 21/88; 586, 334, 221/87), indipendentemente quindi dalla

ricorrenza dei requisiti dell'art. 2729 c.c., attinente alla

formazione della prova nella diversa sfera dei rapporti tra privati

(cfr. sent. 283/87) - va, in primo luogo, sicuramente anche nella

specie esclusa la pretesa violazione dell'art. 53, primo comma, della

Costituzione: per un verso, perché non irragionevole è la

consentita utilizzazione di parametri conoscitivi extracontabili in

presenza di scritture semplificate (e che non abbisognano per ciò di

essere previamente smentite in forme predeterminate) quali quelle di

cui si avvalgono i contribuenti cd. forfettari, destinatari

dell'accertamento in oggetto; per altro verso, perché parimenti non

irragionevole è l'assunzione - in base a massime di comune

esperienza - dei dati in questione ad indici di significazione (per

altro non automatica) di conseguiti ricavi. E senza che la facoltà,

riconosciuta all'Amministrazione, di utilizzare (come nella specie)

anche uno soltanto dei dati indizianti, possa risolversi - come si

assume - in fittizietà dell'imposizione, potendo a sua volta il

contribuente, già nella fase procedimentale, introdurre i dati

trascurati dal Fisco, e che egli invece ritenga influenti, nel

complessivo contesto conoscitivo, in risposta alla "richiesta di

chiarimenti" che la stessa norma denunciata impone all'Ufficio di

previamente notificargli;

che, parallelamente tale forma anticipata di contraddittorio -

unitamente all'obbligo (nella medesima disposizione pure previsto) di

"specifica indicazione nell'avviso di accertamento" (anche in

funzione ed a supporto del successivo sindacato giurisdizionale) "dei

fatti che danno fondamento alla presunzione" - appresta al

contribuente una adeguata rete di garanzie che esclude

l'ipotizzabilità di alcuna violazione del precetto della difesa;

che manifestamente insussistente è poi anche l'ulteriore

profilo di contrasto con l'art. 3 Cost, attesa la già rilevata

disomogeneità di posizione ai fini considerati tra contribuenti in

regime di contabilità, rispettivamente, ordinaria o semplificata;

che infine i residui parametri di cui agli artt. 53 cpv. e 4

della Costituzione sono all'evidenza non utilmente nella specie

invocati: (quanto al primo) non venendo in discussione criteri di

progressività in materia di IVA, che è imposta sui consumatori

finali e non sugli imprenditori, e (quanto al secondo) non potendo -

per definizione - stabilirsi una contrapposizione tra diritto al

lavoro e dovere di concorrere alle spese pubbliche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 29, della legge 17 febbraio 1985 n.

17 (Conversione con modificazioni, del d.-l. 19 dicembre 1984 n. 853,

recante disposizioni in materia di IVA e di imposte sul reddito e

disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) sollevate, in

riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, 24, 53, comma primo e

secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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