Corte costituzionale

Ordinanza n. 216/1975

Altra decisione · depositata il 15/07/1975 · relatore Leonetto Amadei

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 21r.d.l. 1404/1934

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,

primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione

e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito in legge 27

maggio 1935, n. 835, promossi con due ordinanze emesse il 16 settembre

1974 dal giudice di sorveglianza del tribunale per i minorenni di

Ancona sulle istanze di liberazione condizionale di Marzo Pietro Cosimo

e di Solito Antonio, iscritte ai nn. 514 e 515 del registro ordinanze

1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del

22 gennaio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice

relatore Leonetto Amadei.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 16 settembre 1974 il

giudice di sorveglianza del tribunale dei minorenni di Ancona ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 21,

primo e secondo comma, del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito

in legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui attribuisce al

Ministro di grazia e giustizia la competenza a decidere in ordine alle

istanze di liberazione condizionale dei condannati che commisero il

reato quando erano minori degli anni 18, in riferimento agli artt. 13,

secondo comma, 102, primo comma, 111, primo e secondo comma, della

Costituzione.

Considerato che la questione sollevata con le suindicate ordinanze

è identica a quella risolta da questa Corte con la sentenza n. 204 del

1974 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 43 del r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale) e dal quale l'art. 21 del

r.d.l. 1934, n. 1404, ha tratto diretta derivazione.

Osservato che con l'art. 3 della legge 12 febbraio 1975, n. 6

(norme in tema di liberazione condizionale), la competenza a deliberare

sulla istanza di concessione della liberazione condizionale è stata

sottratta al Ministro della giustizia e attribuita alla sezione della

Corte di appello per i minorenni su parere del magistrato che esercita

le funzioni di giudice di sorveglianza;

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo perché in riferimento alla predetta nuova disciplina valuti la

rilevanza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina restituirsi gli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:216 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari