Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 26 febbraio 1997

dal pretore di Firenze, il 30 dicembre 1996 dal pretore di Chieti e

l'11 febbraio 1998 dal pretore di Grosseto, rispettivamente iscritte

ai nn. 286 e 824 del registro ordinanze 1997 ed al n. 205 del

registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 23 e 41 - prima serie speciale - dell'anno 1997 e n.

14 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Anzellini Antonio, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1998 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Eugenio Cavallucci per Anzellini Antonio.

Ritenuto che, nel corso del giudizio di merito, seguito alla fase

di urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di

declaratoria di insussistenza del debito del ricorrente nei confronti

del Ministero dell'interno, relativo alla somma corrispondente ad

un'annualità dell'assegno mensile di assistenza, già percepito

dallo stesso ricorrente quale invalido civile con riconoscimento di

inabilità lavorativa, e revocatogli per non avere egli ottemperato

al disposto dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.

537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), l'adito pretore di

Firenze, con ordinanza emessa in data 26 febbraio 1997 (R.O. n. 286

del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

della predetta norma, nella parte in cui essa stabilisce che "nel

caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il

godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne

dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i

ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa";

che il giudice a quo premesso che la questione non potrebbe

considerarsi superata per effetto della sentenza di infondatezza

della Corte n. 382 del 1996, relativa alla medesima norma, che

concerneva la particolare fattispecie dell'avvenuta rinuncia alla

provvidenza di cui si tratta, con adesione alla revoca, ha osservato

che tale norma prevederebbe sostanzialmente la irrogazione di una

sanzione, tra l'altro di rilevante entità, specialmente se

rapportata alla situazione economica dell'interessato, che non

troverebbe alcuna giustificazione in un comportamento colposo a lui

ascrivibile, e che, per la sua efficacia intimidatoria, finirebbe per

imporre la definitività dell'accertamento eseguito in sede di

revisione, inibendo ogni iniziativa diretta alla verifica del

provvedimento amministrativo, determinandosi in tal modo la

violazione del principio del libero esercizio del diritto di difesa,

garantito dall'art. 24 della Costituzione, e del diritto al

mantenimento ed all'assistenza in caso di inabilità al lavoro e di

mancanza dei mezzi di sussistenza, che trova tutela nell'art. 38

della Costituzione;

che, inoltre, la norma de qua si porrebbe in contrasto con l'art.

3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di

trattamento rispetto a tutte le altre ipotesi di revoca a seguito di

revisione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, non gravate

dalla inibitoria denunciata;

che nel giudizio si è costituita la parte privata del

procedimento a quo che ha richiesto la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma impugnata, svolgendo argomentazioni

adesive a quelle riferite, cui ha aggiunto, sotto il profilo della

denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione, il rilievo

secondo il quale la disciplina di cui si tratta sottopone a

ripetizione tutti i ratei versati nell'anno precedente

l'accertamento, a prescindere dalla verifica relativa al momento

della effettiva diminuzione del grado di invalidità;

che il pretore di Chieti, con ordinanza emessa il 30 dicembre

1996, pervenuta alla Corte l'11 novembre 1997 (R.O. n. 824 del 1997),

ha sollevato la medesima questione, in riferimento, oltre che ai

parametri già indicati, anche all'art. 2 della Costituzione, sotto

il profilo della violazione del principio della solidarietà sociale;

che la stessa questione è stata altresì sollevata con ordinanza

emessa l'11 febbraio 1998 (R.O. n. 205 del 1998), dal pretore di

Grosseto, il quale ha denunciato il contrasto della norma impugnata

con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, aggiungendo ai rilievi

già riferiti il sospetto di disparità di trattamento tra colui che,

trovandosi nella situazione descritta dalla norma di cui si tratta,

sia sottoposto all'onere di ripetizione, e chi sia in grado di

contestare le conclusioni dell'accertamento di una commissione medica

al fine di conseguire una provvidenza di carattere assistenziale,

senza essere sottoposto all'alea della ripetizione, in quanto

richiedente ex novo la provvidenza stessa;

che nei relativi giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle

questioni sollevate.

Considerato che, avendo le tre ordinanze ad oggetto questioni

identiche quanto alla norma denunciata, i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi congiuntamente;

che la norma impugnata è stata abrogata per effetto dell'art.

4, comma 3-nonies del d.-l. 20 giugno 1996, n. 232 (Disposizioni

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

che le ordinanze di rimessione non contengono alcun riferimento

alla citata nuova regolamentazione della materia, in particolare

omettendo di motivare in ordine alla persistente rilevanza delle

questioni sollevate, alla luce di eventuali, perduranti effetti della

norma impugnata, pur abrogata;

che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 38 e 3 della

Costituzione, dal pretore di Firenze; in riferimento agli artt. 24,

38, 3 e 2 della Costituzione, dal pretore di Chieti; in riferimento

agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal pretore di Grosseto,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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