Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vittorio

Sgarbi, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1997, il giudice

per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia - dovendo

adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico

ministero, disposta dal tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo

dell'udienza preliminare dopo avere emesso per gli stessi fatti e nei

confronti del medesimo imputato un decreto di rinvio a giudizio - ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede questa

ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice determinata da

atti compiuti nel procedimento;

che l'ordinanza di rimessione ricorda che, secondo la

giurisprudenza costituzionale, in sede di udienza preliminare il

giudice ha il compito di controllare la legittimità della domanda di

giudizio avanzata dal pubblico ministero, e non di accertare la

verità materiale dei fatti o di esprimere giudizi sul merito della

responsabilità dell'imputato (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n.

64 del 1991 e ordinanza n. 252 del 1991); tuttavia il giudice non si

limiterebbe ad una mera verifica dei requisiti formali della pretesa

punitiva e ad una acritica ricognizione del materiale ricevuto,

dovendo evitare la celebrazione di un dibattimento superfluo e

valutare, quindi, l'adeguatezza delle fonti di prova, tanto più che

la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. avrebbe ampliato i poteri

valutativi del giudice (mentre nel testo iniziale si prevedeva che

nell'udienza preliminare fosse emanata sentenza di non luogo a

procedere solo se risultasse "evidente" la causa che consentiva

l'adozione di quella pronuncia, successivamente la legge 8 aprile

1993, n. 105, ha abrogato il requisito della "evidenza");

che l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice

dell'udienza preliminare investito della valutazione degli stessi

fatti per i quali abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio

potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

essendo intaccata l'imparzialità del giudice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

manifestamente infondata, giacché l'incompatibilità presuppone che

il convincimento già espresso dal giudice possa incidere sulla

valutazione del merito; valutazione estranea all'udienza preliminare,

che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto

ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata,

essendo inesatto il presupposto interpretativo posto a base dei dubbi

di legittimità costituzionale (ordinanza n. 367 del 1997); difatti

nell'udienza preliminare il giudice non è chiamato ad esprimere

valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una

delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda

di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicché non risulta

pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in

ordine alla quale è destinato ad operare il regime della

incompatibilità;

che la soppressione del termine "evidente" nel testo dell'art.

425 cod. proc. pen. (disposta con la legge 8 aprile 1993, n. 105) non

muta le caratteristiche e la funzione dell'udienza preliminare, che

rimane destinata a valutare se si possa o meno dare ingresso alla

successiva fase del dibattimento per il giudizio di merito (da

ultimo, ordinanza n. 91 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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