Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 16 settembre 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale

a carico di Ouarch Abdel Ilah, iscritta al n. 694 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27

della Costituzione, dell'art. 34, secondo comma, del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di

applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a partecipare al

giudizio";

Considerato che con la sentenza n. 186 del 1992 - il cui

dispositivo è stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso

anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del

dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena

concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al

giudizio";

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile in

quanto già decisa con la predetta sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

nella parte impugnata, con la sentenza n. 186 del 1992 - sollevata

dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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