Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

terzo e quinto, della legge 9 gennaio 1963, n. 7 (Divieto di

licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) promosso con

ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Roma nel procedimento

civile vertente tra Prosperini Mirella e la s.a.s. DI.G.ITAL. iscritta

al n. 489 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 351 del 1982;

visti l'atto di costituzione di Prosperini Mirella e l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983, il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il giudice a quo ha sollevato, con riferimento agli

artt. 3, 24, 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dei

commi 3 e 5 dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7, nella parte in

cui dispongono la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice

fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ed il

compimento di un anno dalla celebrazione, in quanto si presume

effettuato per causa di matrimonio, e limitano la facoltà del datore

di lavoro di provare che il licenziamento non è stato intimato per

causa di matrimonio ai soli casi: a) di colpa della lavoratrice che

costituisca giusta causa di risoluzione del rapporto; b) di cessazione

dell'azienda alla quale sia addetta; c) di ultimazione della

prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta; d) di

risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 27/69 ha già

dichiarato non fondate questioni relative alle norme predette sollevate

in termini analoghi a quelli proposti dal Pretore per quanto riguarda

la pretesa violazione degli artt. 3 e 41 Cost.;

che il principio allora posto a base della decisione conserva

tuttora la sua validità non potendo revocarsi in dubbio che la

presunzione posta a favore della lavoratrice dalla norma impugnata

corrisponde ai fini costituzionali di tutela del lavoro e della

famiglia e che conseguentemente il legislatore ben poteva delimitare i

casi in cui può provarsi l'esistenza di una legittima causa di

licenziamento in modo da evitare frodi e da consentirne il controllo

giurisdizionale;

che l'ordinanza d'altra parte non contiene argomentazioni nuove

rispetto a quelle esaminate con la citata sentenza n. 27/1969;

che la censura riferita all'art. 24 Cost., prospettata in quanto la

disciplina impugnata escluderebbe attività probatorie necessarie al

controllo giudiziale dell'esistenza di giustificati motivi di

licenziamento, è manifestamente infondata poiché non può

configurarsi una violazione del diritto di difesa quando, come nella

specie, la relativa regolamentazione resti nell'ambito della

configurazione e dei confini che derivano dal diritto sostanziale

riconosciuto alla parte;

visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. l, terzo e quinto comma della legge 9 gennaio

1963 n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 3,24 e 41 Cost. con

l'ordinanza del Pretore di Roma del 16 aprile 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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