Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1984 · relatore Livio Paladin

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 19

della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla legge 28

gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il

19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Napoli nel procedimento

civile vertente tra Tuccillo Francesco ed altra e IACP di Napoli ed

altra, iscritta al n. 487 del registro ordinanze 1979 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell'anno 1979.

Visto l'atto di costituzione di Tuccillo Francesco ed altra nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza in

epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma quinto, della l. 1971 n. 865, come modificato

dall'art. 14 della l. 1977 n. 10, che detta criteri per la

determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, per

contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; e dell'art. 19 della

stessa legge; che in caso di opposizione alla stima, prevede il ricorso

all'AGO direttamente davanti alla corte di appello "privando così le

parti di un grado di giurisdizione", per contrasto con l'art. 24 Cost.;

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituiti le parti

private Tuccillo e Rocco ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, concludendo, rispettivamente, le prime per l'accoglimento

e il secondo per la reiezione dell'impugnativa.

Considerato, con riferimento alla prima questione, che questa

Corte, con sentenza n. 5 del 1980, ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 16, comma quinto, della l. 22 ottobre 1971 n.

865, come modificato dall'art. 14 della l. 28 gennaio 1977 n. 10;

e, con riguardo alla seconda questione, con cui si lamenta una

pretesa violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, che

la stessa Corte ha più volte negato - da ultimo con sentenza n. 78 del

corrente anno (in fattispecie affatto analoga a quella odierna) -

l'esistenza nel nostro ordinamento del suddetto principio, che il

legislatore ordinario non è pertanto tenuto ad osservare in ogni caso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, e

9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza:

a) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16,

comma quinto, della legge 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato

dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 5 del 25 gennaio 1980;

b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19

della stessa l. n. 865 del 1971, sollevata, in riferimento all'art. 24

Cost., con l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in epigrafe

indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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