Corte costituzionale

Ordinanza n. 195/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1970 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 510,

primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 febbraio 1970 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento

penale a carico di Gamba Rosa, iscritta al n. 81 del registro ordinanze

1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1

aprile 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che, con ordinanza del 2 febbraio 1970, emessa nel

procedimento penale contro Gamba Rosa, il pretore di Poggibonsi ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 510,

primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione, in quanto il condannato con decreto, che non

si presenti al dibattimento dopo avere proposto opposizione e non

giustifichi un legittimo impedimento, non può godere delle garanzie

difensive concesse sia in fase istruttoria sia al dibattimento

all'imputato contro cui si procede col rito ordinario e concesse al

condannato con decreto, che abbia proposto opposizione, e si presenti

al dibattimento. Ha denunziato altresì l'illegittimità dell'art. 506

del codice di procedura penale per violazione dell'art. 24, secondo

comma, della Costituzione, in quanto non prevede la contestazione del

reato prima della emissione del decreto di condanna.

Considerato che con le sentenze n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966

questa Corte ha ritenuto non fondate le due questioni per quanto

riguarda la violazione del diritto di difesa e che dalle motivazioni

delle stesse sentenze si deduce facilmente la infondatezza anche in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, consentendo la diversa

natura del procedimento per decreto una diversa disciplina;

che l'ordinanza non prospetta nuovi profili, né adduce motivi che

possano indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 510, primo comma, e 506 del codice di

procedura penale, sollevata, dal pretore di Poggibonsi, in riferimento

agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, con ordinanza

del 2 febbraio 1970.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA

- VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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