Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge

5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli

interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione

dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni

familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati);

1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della

legge 5 novembre 1968, n. 1115 in materia di integrazione salariale e

di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20 maggio

1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2 della

legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento

della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e

lo sviluppo del settore), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Grasso Custode ed altri e l'Alfa

Romeo Auto S.p.a. ed altro, iscritta al n. 608 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Di Terlizzi Mauro e l'Alfa Romeo

Auto S.p.a., iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima

serie speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione dell'Alfa Lancia Industriale S.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Milano, nel procedimento civile

promosso da Grasso Custode ed altri contro Alfa Romeo S.p.a. ed

altro, con ordinanza del 18 gennaio 1988 (R.O. n. 608 del 1988), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2

della legge 5 novembre 1968, n. 1115; 1 della legge 8 agosto 1972, n.

464; 20 della legge 20 maggio 1975, n. 164; 2 della legge 12 agosto

1977, n. 675, nella parte in cui non prevedono criteri obbiettivi di

selezione e scelta, quale la rotazione, per i lavoratori da mettere

in Cassa Integrazione Guadagni;

che, a parere del remittente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe consentita

la possibilità di effettuare discriminazioni tra lavoratori;

b) l'art. 4 della Costituzione, in quanto sarebbe leso il

principio del divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro o

nella esclusione dallo stesso;

c) l'art. 41 della Costituzione, per il pregiudizio che deriva

ai principi dell'utilità sociale e ai valori della libertà e

dignità umana;

che si sono costituiti nel giudizio, il Banco Roma S.p.a., quale

società incorporante la Finmilano S.p.a. già Alfa Romeo S.p.a., il

Credito Italiano S.p.a., quale società incorporante la So.Fin.Par.,

già Alfa Romeo S.p.a., e l'Alfa Lancia Industriale S.p.a. che hanno

concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

che è intervenuta nel giudizio anche l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, che ha assegnato analoghe conclusioni;

che lo stesso Pretore di Milano, nel procedimento civile tra Di

Terlizzi Mauro e Alfa Romeo Auto S.p.a., con ordinanza dello stesso

giorno (R.O. n. 609 del 1988), ha sollevato identica questione di

legittimità costituzionale;

che nel giudizio si sono costituite le stesse parti di cui al

precedente giudizio ed è intervenuta anche l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri, rassegnando identiche conclusioni di inammissibilità o di

infondatezza.

Considerato che i giudizi, per la identità delle questioni

sollevate, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 694 del 1988, ha dichiarato la

stessa questione inammissibile;

che non vi è motivo di mutare la decisione, non essendo stati

prospettati motivi nuovi e diversi, per cui le questioni sollevate

vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 5

novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli

interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione

dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni

familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati);

1 della legge 8 agosto 1972 n. 464 (Modifiche ed integrazioni della

legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale

e di trattamento speciale di disoccupazione); 20 della legge 20

maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario); 2

della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il

coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la

riconversione e lo sviluppo del settore), in riferimento agli artt.

3, 4 e 41 della Costituzione, sollevate dal Pretore di Milano con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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