Corte costituzionale

Ordinanza n. 189/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/11/1982 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi

secondo e terzo, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla

legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti

dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), come

modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355 promosso con

ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 dal Pretore di Agrigento, nel

procedimento civile vertente tra La Monica Salvatore e l'INAM, iscritta

al n. 318 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Guglielmo Roehrssen;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 gennaio 1976 il Pretore di

Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, secondo e terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n.

261, nel testo modificato dall'art. 1 della legge di conversione 14

agosto 1974, n. 355, in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della

Costituzione;

che in tale ordinanza si assume che il divieto imposto dal suddetto

art. 6, così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto

1974, n. 355, al personale collocato a riposo con i benefici

combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o

gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la

conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi stessi

comunque attribuiti prima della pubblicazione del citato D.L. n. 261,

salvo rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto

a norma della legge n. 336 del 1970, comporterebbero una violazione

dell'art. 4 della Costituzione (diritto al lavoro), dell'art. 13

(inviolabilità della libertà personale) e dell'art. 35 (che tutela il

lavoro);

considerato che questa Corte con sentenza n. 194 del 1976 ha già

ritenuto non fondata la questione in riferimento agli artt. 4 e 13

della Costituzione, essendo l'art. 13 della Costituzione invocato fuori

luogo, poiché la normativa impugnata non incide sulla libertà

personale, quale è garantita dall'art. 3, mentre l'art. 4 non vieta al

legislatore di emanare norme che, come quella impugnata, regolano

l'esercizio di scelta dell'attività lavorativa mediante l'adozione di

cautele che tutelano altre esigenze sociali;

che nessun argomento nuovo è stato addotto nell'ordinanza di

rimessione al riguardo né può trarsi dall'art. 35 della Costituzione,

il quale contiene una norma di principio che non appresta alcuna

ulteriore e specifica tutela per il lavoratore oltre quelle enunciate

nell'art. 4, in relazione al quale la questione è stata già

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261

("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed

assimilati"). così come modificato dall'art. 1 della legge 14 agosto

1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge

24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello

Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 13 e 35 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:189 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari