Corte costituzionale

Ordinanza n. 188/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti

della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di

collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari

immigrati e contro le immigrazioni clan-destine), promosso con

ordinanza emessa l'8 settembre 1997 dal pretore di Bologna, iscritta

al n. 772 del registro ordinanze 1997 e pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno

1997.

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 settembre 1997, pervenuta a

questa Corte il 20 ottobre 1997, il pretore di Bologna, in funzione

di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 10, primo e secondo comma,

nonché agli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione, "delle norme

dell'art. 1 e seguenti della legge 30 dicembre 1986, n. 943" (Norme

in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori

extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine),

"emessa come attuazione della convenzione dell'Organizzazione

internazionale del lavoro n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con

la legge 10 aprile 1981, n. 158, in quanto non prevedono la

possibilità che siano iscritti nelle liste di collocamento di cui

alla legge 18 aprile 1968, n. 482, i lavoratori extracomunitari

legalmente residenti per ragioni di lavoro in Italia";

che il remittente espone due tesi interpretative del sistema

legislativo in vigore: l'una - sostenuta dal ricorrente nel giudizio

a quo, e ritenuta dallo stesso remittente corrispondente alla

tendenza legislativa in atto -, che comporterebbe l'ammissione di

detta possibilità, sulla base del riconoscimento, sancito dall'art.

1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, in attuazione della

convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, a favore degli stranieri

legalmente residenti in Italia, della piena uguaglianza di diritti

rispetto ai lavoratori italiani; l'altra, sostenuta

dall'amministrazione, che esclude l'accesso degli stranieri

extracomunitari agli elenchi speciali per l'assunzione obbligatoria

degli invalidi, sulla base dell'assenza di una disposizione specifica

che lo consenta;

che il giudice a quo ritiene, "allo stato del processo",

"applicabile la tesi interpretativa del Ministero del lavoro",

osservando che il "diritto vivente" nella materia sarebbe costituito

dalle direttive e dalle prassi amministrative, che escludono

l'applicabilità ai lavoratori immigrati delle norme sulle assunzioni

obbligatorie degli invalidi, e che "sarebbe certamente improduttiva

di effetti concreti nei confronti della amministrazione una diversa

interpretazione giudiziaria";

che, così ritenuta la rilevanza della questione, il giudice a

quo osserva che, mentre la convenzione internazionale n. 143,

adottata dall'Organizzazione internazionale del lavoro il 24 giugno

1975, e resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981, n. 158,

prevede all'art. 10 l'impegno degli Stati aderenti a formulare ed

attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire la

"parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione",

e all'art. 12 l'impegno ad abrogare o modificare le disposizioni e

le prassi amministrative incompatibili con tale politica, la legge n.

943 del 1986, che pur costituisce specifica applicazione degli

obblighi assunti con la convenzione, si limita invece ad affermare la

"parità di trattamento" e la "piena uguaglianza di diritti rispetto

ai lavoratori italiani", norma che viene interpretata nella prassi

dell'amministrazione come riguardante solo le condizioni del rapporto

di lavoro già instaurato e non tutti i diritti spettanti ai

lavoratori italiani;

che, secondo il remittente, la legge n. 943 del 1986,

interpretata nel senso che non consente ai lavoratori immigrati

l'iscrizione negli elenchi per il collocamento obbligatorio delle

categorie protette alle stesse condizioni dei lavoratori italiani,

violerebbe anzitutto l'art. 10, primo comma, della Costituzione, che,

comportando l'adattamento dell'ordinamento interno al principio del

diritto internazionale generale costituito dalla regola pacta sunt

servanda, attribuirebbe garanzia costituzionale e posizione

sovraordinata alle norme di esecuzione dei trattati rispetto alla

ulteriore legislazione interna di attuazione che non vi si conformi;

che, in secondo luogo, sarebbe violato l'art. 10, secondo comma,

della Costituzione, secondo cui la disciplina del trattamento dello

straniero deve conformarsi alle norme e ai trattati internazionali,

per il divario denunciato fra la legge italiana e la convenzione OIL,

con violazione del principio della parità di opportunità sancito da

quest'ultima;

che, sempre secondo il giudice a quo, sarebbe violato, in terzo

luogo, l'art. 3 della Costituzione, in relazione ai principi di

ragionevolezza e di eguaglianza, e alla tutela costituzionale dei

diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione, nonché al

diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione, in quanto vi

sarebbe contraddittorietà fra il dichiarato intento di dare

attuazione alla convenzione OIL e la garanzia di parità di diritti

rispetto ai lavoratori italiani, da un lato, e la negazione,

dall'altro, ai lavoratori extracomunitari della possibilità di

usu-fruire delle possibilità di collocamento obbligatorio, anche se

divenuti invalidi a causa del lavoro prestato in Italia: tenendo

inoltre conto della circostanza che la legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate) estende l'applicabilità delle norme a

tutela delle persone handicappate anche agli stranieri residenti in

Italia, manifestando così l'orientamento della legislazione verso la

più ampia tutela e la parificazione dei diritti, anche per quanto

riguarda le opportunità di lavoro, delle categorie più deboli.

Considerato che spetta in primo luogo al giudice a quo, in presenza

di dubbi interpretativi della legge ordinaria, risolverli in base ad

una ricostruzione della portata delle singole norme e del sistema, da

lui autonomamente condotta in base agli ordinari canoni di

interpretazione, incluso quello che impone di dare la preferenza ad

un significato, fra quelli compatibili col testo, che tenga conto

delle norme costituzionali ed eviti di attribuire alla legge un

significato incostituzionale (cfr. sentenze nn. 169 del 1982, 146 del

1985 e 473 del 1989; ordinanza n. 63 del 1989);

che, nella specie, il remittente non propone una propria

ricostruzione interpretativa, ma si limita a prospettare le due tesi

in contrasto, ritenendo poi "applicabile" "allo stato del processo"

l'interpretazione che egli stesso giudica in contrasto con la

Costituzione, allo scopo di ottenere da questa Corte "una decisione

che risolva gli aspetti costituzionali del problema";

che non può invocarsi un presunto "diritto vivente" costituito

da direttive e prassi dell'amministrazione (cfr. sentenza n. 83 del

1996), spettando viceversa ai giudici, soggetti soltanto alla legge

(art. 101, secondo comma, Cost.), ricostruire la corretta portata

delle disposizioni legislative; e che l'interpretazione giudiziaria,

lungi dall'essere, come afferma nella specie il remittente,

"improduttiva di effetti concreti nei confronti della

amministrazione", è chiamata proprio a realizzare nel caso concreto

la tutela dei diritti, in ipotesi illegittimamente negati dalla

amministrazione;

che la questione proposta si palesa pertanto manifestamente

inammissibile perché non proposta nei confronti di disposizioni

legislative fatte oggetto da parte del giudice a quo di autonoma

interpretazione e come tali ritenute da lui applicabili alla specie.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti della legge 30

dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di

trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le

immigrazioni clandestine), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3,

4 e 10 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:188 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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