Corte costituzionale

Ordinanza n. 187/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2002 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4,

5 e 6, e dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con

ordinanze emesse il 25 gennaio (n. 2 ordinanze) e il 23 gennaio (n. 6

ordinanze) 2001 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

rispettivamente iscritte dal n. 348 al n. 355 del registro ordinanze

2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con otto ordinanze di analogo contenuto in data 23

e 25 gennaio 2001 (r.o. da n. 348 a n. 355 del 2001), il Tribunale di

Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 13, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4, 5 e 6, e

dell'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella

parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblica sia comunicato

all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro

quarantotto ore da parte di tale autorità, e che la mancata

convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti

di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, elida gli effetti del

provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza

pubblica;

che, con le stesse ordinanze, il Tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento all'art. 13, secondo e terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,

comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, "nella parte in cui

non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con

provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria", e, in riferimento

all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, comma 3, del medesimo decreto

legislativo e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), "nella parte in cui

non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di

fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento

amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della

comunicazione al giudice dell'inizio della misura";

che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,

all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato

dagli artt. 737 e ss. del codice di procedura civile, il

provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza

temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno

straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento

alla frontiera;

che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,

contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di

legittimità costituzionale, ha disposto "la cessazione del

trattenimento" dello straniero, trattenimento che costituiva

l'oggetto del giudizio di convalida;

che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto, riportandosi alle deduzioni già

svolte in precedenti giudizi su questioni analoghe, che le questioni

siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze propongono le medesime questioni e i

relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il

remittente, nel promuovere le questioni di legittimità

costituzionale, ha espressamente disposto "la cessazione del

trattenimento" dello straniero, sicché ricorre la medesima

fattispecie sulla quale questa Corte, con le ordinanze n. 387 e

n. 297 del 2001, si è pronunciata nel senso della manifesta

inammissibilità;

che la censura rivolta nei confronti dell'articolo 20 del

d.P.R. n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione

che si tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la

competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e

dell'articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero) e dell'articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevate, in

riferimento agli articoli 13, secondo e terzo comma, e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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